Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 19375 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19375 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 31/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato il 20/03/1994
avverso la sentenza del 09/04/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
Ritenuto che con sentenza depositata in cancelleria il giorno 3 luglio 2024
la Corte di appello di Firenze riformava parzialmente la sentenza del 20 maggio
2021 con cui il GIP del Tribunale di Firenze aveva condannato NOME alla pena di anni 4 di reclusione ed C 20.000 di multa, rideterminando la pena
inflitta in complessivi anni 3 e mesi 4 di reclusione ed C 14.000 di multa, avendolo ritenuto colpevole del reato ascritto;
che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il prevenuto articolando un unico motivo di impugnazione con cui eccepiva il vizio di
motivazione con riferimento alla mancata riqualificazione dei fatti di reato nell’ambito della fattispecie di lieve entità di cui all’art. 73, comma 5, del D.P.R.
309 del 1990.
Considerato che il ricorso è inammissibile;
che il motivo di impugnazione in esso contenuto risulta manifestamente infondato atteso che la Corte territoriale, con valutazione esente da vizi logici o
giuridici, ha escluso la ricorrenza dell’invocato art. 73, comma 5, del D.P.R. 309
del 1990 dando rilievo al dato ponderale dello stupefacente rinvenuto in possesso del prevenuto pari ad oltre 400 dosi medie singole, fattore questo di 4 pervtale da rendere la fattispecie esulante da quel grado minimo di offensività che avrebbe potuto legittimare la richiesta riqualificazione;
che il ricorso devo perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
PER QUESTI MOTIVI
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 31 gennaio 2025 Il Consiglier estens e
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