Inammissibilità Ricorso Cassazione: Quando Ripetere i Motivi Costa Caro
L’inammissibilità ricorso Cassazione è una delle questioni procedurali più rilevanti nel nostro ordinamento. Una recente ordinanza della Suprema Corte ci offre l’occasione per approfondire un caso emblematico, in cui la mera riproposizione di censure già esaminate in appello ha portato a una declaratoria di inammissibilità e a una condanna economica per la parte ricorrente. Questa decisione sottolinea l’importanza di formulare motivi di ricorso specifici e non meramente ripetitivi.
I Fatti del Caso: Dalla Condanna per Furto al Ricorso
Il caso trae origine da una condanna per due reati di furto aggravato, emessa in primo grado dal Tribunale e successivamente confermata dalla Corte d’Appello. La persona imputata, ritenuta responsabile dei fatti contestati, decideva di proseguire la propria battaglia legale presentando un ricorso per Cassazione. L’obiettivo era ottenere l’annullamento della sentenza di secondo grado, basandosi su un unico e specifico motivo di doglianza.
L’Unico Motivo di Ricorso
Il ricorso si fondava su un presunto vizio motivazionale della sentenza d’appello. In particolare, la difesa sosteneva che i giudici di secondo grado non avessero correttamente applicato il disposto dell’articolo 162-ter del codice penale. Questa norma prevede l’estinzione del reato a seguito di condotte riparatorie, come il risarcimento del danno. Secondo il ricorrente, la Corte territoriale aveva errato nel non riconoscere l’applicazione di tale istituto a uno dei capi d’imputazione, fornendo una motivazione carente o illogica sul punto.
La Decisione della Corte e l’Inammissibilità Ricorso Cassazione
La Corte di Cassazione, esaminato il ricorso, lo ha dichiarato inammissibile senza entrare nel merito della questione sollevata. La ragione di tale decisione risiede in un principio consolidato della procedura penale: il ricorso per Cassazione non può limitarsi a riproporre le medesime argomentazioni già presentate e respinte nei precedenti gradi di giudizio.
Le Motivazioni della Suprema Corte
I giudici di legittimità hanno rilevato che il motivo di ricorso era ‘meramente riproduttivo’ di profili di censura già adeguatamente esaminati e correttamente respinti dalla Corte d’Appello. Come emerge dalla sentenza impugnata, i giudici di secondo grado avevano già affrontato la questione dell’applicabilità dell’art. 162-ter c.p., fornendo una motivazione congrua e logica per escluderla. Di conseguenza, ripresentare la stessa identica argomentazione in sede di Cassazione, senza introdurre nuovi profili di violazione di legge, rende il ricorso non meritevole di accoglimento. La Suprema Corte, pertanto, ha ritenuto che il ricorso dovesse essere dichiarato inammissibile.
La Condanna alle Spese e alla Cassa delle Ammende
La declaratoria di inammissibilità del ricorso in Cassazione ha comportato precise conseguenze economiche per il ricorrente. In linea con la prassi consolidata, la Corte ha condannato la parte soccombente al pagamento delle spese processuali. Inoltre, ha disposto il versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, una sanzione pecuniaria prevista per disincentivare la proposizione di ricorsi palesemente infondati o inammissibili.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche della Decisione
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale per chiunque intenda adire la Corte di Cassazione. Non è sufficiente essere in disaccordo con la decisione di merito; è necessario articolare motivi di ricorso che evidenzino specifiche violazioni di legge o vizi motivazionali che non siano una semplice riedizione delle argomentazioni già vagliate. La decisione serve da monito: un ricorso che non rispetta questi criteri non solo sarà dichiarato inammissibile, ma comporterà anche un aggravio di costi per il ricorrente. La funzione della Cassazione non è quella di un terzo grado di giudizio sul fatto, ma di garante della corretta applicazione del diritto, un ruolo che può essere attivato solo attraverso censure pertinenti e innovative.
Perché il ricorso in Cassazione è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché il motivo presentato era una mera riproduzione di argomenti già esaminati e correttamente respinti dalla Corte d’Appello, senza introdurre nuovi profili di violazione di legge.
Qual era l’argomento principale del ricorrente?
Il ricorrente lamentava un vizio motivazionale della sentenza d’appello per la mancata applicazione dell’art. 162-ter del codice penale, che prevede l’estinzione del reato per condotte riparatorie, in relazione a una delle accuse di furto.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11087 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11087 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 12/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CLUSONE il 11/02/1988
avverso la sentenza del 06/05/2024 della CORTE APPELLO di BRESCIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
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MOTIVI DELLA DECISIONE
NOME ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, con cui la Corte di appello di Brescia ha confermato la pronuncia di condanna resa il 09/01/2024 dal Tribunale di Bergamo pe due reati di furto aggravato (contestati ai capi A e B).
Ritenuto che l’unico motivo sollevato (Vizio rnotivazionale per non avere la Corte territoriale applicato il disposto dell’art. 162-ter cod. pen. in relazione al capo B) non sia consentito in sede di legittimità, perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e correttamente disattesi dalla Corte territoriale (p. 4 sent. appello);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 12 dicembre 2024
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