Inammissibilità Ricorso Cassazione: Perché i Motivi Vanno Proposti in Appello
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce un principio fondamentale della procedura penale: l’inammissibilità del ricorso in Cassazione per motivi non sollevati nel precedente grado di giudizio. Questo caso offre uno spunto prezioso per comprendere i limiti dell’impugnazione di legittimità e le conseguenze della mancata deduzione di specifiche censure in sede di appello. Analizziamo insieme la vicenda e le motivazioni della Suprema Corte.
Il Contesto Processuale
Il caso trae origine da un ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello che lo aveva condannato per i reati di resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 c.p.) e minaccia aggravata (art. 612, comma 2, c.p.).
L’imputato, tramite il suo difensore, ha proposto ricorso per Cassazione lamentando una violazione di legge in relazione alla configurabilità dell’elemento soggettivo, ovvero l’intenzione colpevole, del reato di resistenza a pubblico ufficiale.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, con una sintetica ma chiara ordinanza, ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione non entra nel merito della questione sollevata (la sussistenza o meno del dolo nel reato di resistenza), ma si ferma a un vaglio preliminare di natura puramente processuale. La Corte, infatti, condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni sull’Inammissibilità del Ricorso in Cassazione
Il fulcro della decisione risiede in una constatazione decisiva: il motivo di ricorso presentato in Cassazione era nuovo. La Corte ha rilevato che l’imputato non aveva sollevato, in sede di appello, alcuna censura specifica riguardante l’affermazione di responsabilità per il reato di resistenza a pubblico ufficiale sotto il profilo dell’elemento soggettivo.
Questo vizio procedurale è fatale. Il giudizio di Cassazione non è un terzo grado di merito dove si possono riesaminare i fatti o introdurre nuove doglianze. Il suo compito è verificare la corretta applicazione della legge da parte dei giudici dei gradi precedenti, ma solo sulla base dei motivi che sono stati ritualmente proposti e discussi in appello. Proporre un motivo ‘per saltum’, ovvero saltando il grado di appello, non è consentito, salvo casi eccezionali qui non ravvisati.
Conclusioni e Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza, pur nella sua brevità, è un monito importante per la strategia difensiva. Dimostra che è essenziale articolare in modo completo ed esaustivo tutti i possibili motivi di contestazione già nell’atto di appello. Omettere una censura in quella sede preclude la possibilità di farla valere successivamente davanti alla Suprema Corte, determinando una declaratoria di inammissibilità del ricorso in Cassazione.
La conseguenza non è solo la conferma della condanna, ma anche l’imposizione di ulteriori oneri economici a carico dell’imputato, come le spese processuali e la sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende. La decisione, pertanto, sottolinea l’importanza di una difesa tecnica attenta e scrupolosa in ogni fase del processo penale.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché il motivo presentato, relativo all’elemento soggettivo del reato di cui all’art. 337 c.p., non era stato sollevato in sede di appello.
È possibile presentare alla Corte di Cassazione un motivo non discusso in Appello?
No, sulla base di quanto deciso in questa ordinanza, un motivo di ricorso non dedotto nel precedente grado di giudizio (l’appello) non può essere validamente proposto per la prima volta in Cassazione e viene considerato inammissibile.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente a seguito della declaratoria di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6904 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6904 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato il 13/11/1989
avverso la sentenza del 17/04/2024 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
R.G.N. 23941/24 COGNOME
OSSERVA
Ritenuto che il motivo dedotto con il ricorso in relazione alla condanna per i reati di cui agli artt. 337 e 612, comma 2, cod. pen., è inammissibile; invero, che il ricorrente propone il vizio di violazione di legge in relazione alla configurabilità dell’elemento soggettivo del reato di cui all’art. 337 cod. pen., non avendo, tuttavia, dedotto in sede d’appello alcuna censura considerato, afferente all’affermazione di responsabilità per tale reato;
ritenuto che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 20/01/2025.