Inammissibilità ricorso Cassazione: quando i vizi si sanano
L’inammissibilità ricorso Cassazione rappresenta uno degli esiti più comuni e, per la difesa, frustranti del giudizio di legittimità. Una recente ordinanza della Suprema Corte (n. 19662/2024) offre un’occasione preziosa per analizzare i confini invalicabili del ricorso e comprendere quali vizi procedurali possano essere ‘sanati’ nel corso del processo e quali censure siano destinate a scontrarsi con il muro del giudizio di merito. Il caso in esame riguarda un ricorso contro una condanna per evasione, dichiarato inammissibile per una serie di motivi che meritano un’attenta disamina.
I Fatti di Causa
Un soggetto, condannato in primo e secondo grado per il reato di evasione dagli arresti domiciliari, proponeva ricorso per Cassazione affidandosi a diverse doglianze. In primo luogo, lamentava la nullità del procedimento per l’omessa notifica al proprio difensore di fiducia dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari (ex art. 415-bis c.p.p.) e del decreto di citazione a giudizio. In secondo luogo, contestava l’apprezzamento del materiale probatorio da parte della Corte d’Appello, la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.) e, infine, il trattamento sanzionatorio con il riconoscimento della recidiva reiterata.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso interamente inammissibile. La decisione si fonda su principi consolidati della procedura penale, ribadendo la netta distinzione tra il giudizio di merito, riservato ai primi due gradi, e il giudizio di legittimità, proprio della Cassazione. La Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di 3.000,00 euro in favore della cassa delle ammende, come previsto dall’art. 616 c.p.p. in caso di inammissibilità.
Le Motivazioni: Un’analisi approfondita sull’inammissibilità ricorso Cassazione
La Corte ha smontato punto per punto i motivi del ricorso, offrendo chiarimenti fondamentali.
La Sanatoria dei Vizi Procedurali
Il primo motivo, relativo alle omesse notifiche, è stato ritenuto infondato. La Corte ha osservato che la partecipazione del difensore all’intero giudizio di primo grado ha di fatto sanato, ai sensi dell’art. 184 c.p.p., la nullità derivante dall’omessa notifica del decreto di citazione. Ancora più rilevante, la nullità legata all’omesso avviso ex art. 415-bis c.p.p., pur essendo una nullità a regime intermedio, è stata considerata sanata dalla scelta del rito abbreviato. La richiesta di un giudizio alternativo, infatti, implica un’accettazione dello stato degli atti e preclude la possibilità di far valere vizi procedurali precedenti.
I Limiti del Giudizio di Legittimità e l’inammissibilità ricorso Cassazione
Le censure riguardanti l’apprezzamento delle prove e l’accertamento del dolo sono state giudicate inammissibili perché si risolvevano in una richiesta di nuova valutazione del merito. La Corte ha ricordato che il suo compito non è quello di riesaminare i fatti, ma di controllare la logicità e la coerenza della motivazione della sentenza impugnata. Poiché la Corte d’Appello aveva fornito una motivazione congrua e adeguata, ogni ulteriore discussione sul punto era preclusa in sede di legittimità.
La Recidiva e la Particolare Tenuità del Fatto
Anche il motivo relativo all’art. 131-bis c.p. è stato dichiarato inammissibile. La Corte di merito aveva escluso la particolare tenuità del fatto basandosi sulla pericolosità del soggetto, desunta dalla recidiva reiterata e dai numerosi precedenti penali. Questa, ha sottolineato la Cassazione, è una valutazione di merito, logica e non sindacabile in sede di legittimità. Analogamente, le critiche al trattamento sanzionatorio sono state liquidate come una mera riproposizione dei motivi d’appello, già adeguatamente respinti dalla Corte territoriale.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche
L’ordinanza in esame è un monito per la prassi forense: l’inammissibilità ricorso Cassazione è un esito quasi certo quando i motivi non si concentrano su vizi di legittimità (violazione di legge o vizio manifesto di motivazione), ma tentano di ottenere una terza valutazione dei fatti. La decisione ribadisce l’importanza delle scelte processuali, come la richiesta di un rito alternativo, che possono avere effetti preclusivi e sananti su eventuali nullità. Infine, sottolinea come valutazioni su elementi quali la pericolosità sociale, la recidiva e il trattamento sanzionatorio, se sorrette da una motivazione logica e non contraddittoria, rientrino nella piena discrezionalità del giudice di merito e non possano essere rimesse in discussione davanti alla Suprema Corte.
Quando viene sanata un’omessa notifica al difensore nel processo penale?
Secondo la Corte, l’omessa notifica del decreto di citazione a giudizio è sanata dalla partecipazione del difensore al dibattimento (art. 184 c.p.p.). L’omessa notifica dell’avviso di conclusione indagini (art. 415-bis c.p.p.) è sanata dalla richiesta di giudizio abbreviato, che implica l’accettazione dello stato degli atti.
È possibile contestare la valutazione delle prove davanti alla Corte di Cassazione?
No, non è possibile. La Corte di Cassazione svolge un giudizio di legittimità, non di merito. Pertanto, non può riesaminare le prove o sostituire la propria valutazione a quella dei giudici dei gradi precedenti, a meno che la motivazione della sentenza impugnata non sia manifestamente illogica, contraddittoria o carente.
La recidiva reiterata può impedire l’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.)?
Sì. La Corte ha ritenuto logica e non censurabile in sede di legittimità la decisione del giudice di merito di escludere la particolare tenuità del fatto in ragione della pericolosità del soggetto, desunta proprio dalla recidiva reiterata e dai numerosi e gravi precedenti penali.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 19662 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19662 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 12/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/06/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Ritenuto che il primo motivo afferente alla dedotta nullità per l’omessa notificazione al difensore di fiducia dell’avviso ex art. 415-bis c.p.p. e del decreto di citazione a giudizio è stato oggetto di adeguata disamina da parte della Corte di appello, essendo stato verificato che il difensore di fiducia ha preso parte all’intero giudizio di primo grado, conseguentemente, quanto all’omessa notifica della citazione a giudizio del difensore trova applicazione la saNOMEria prevista dall’art. 184, comma 1, c.p.p. mentre la nullità a regime intermedio, derivata dall’omesso avviso previsto dall’art. 415-bis c.p.p., è comunque sanata dalla richiesta di giudizio abbreviato (ex art. 438, comma 6-bis, richiamato dall’art. 556 c.P.P.);
ritenuto che le deduzioni sviluppate nei residui motivi di ricorso concernendo l’apprezzamento del materiale probatorio, investono profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza della Corte di appello di Palermo, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione in merito all’accertamento del reato e del dolo, non facendo altro che uniformarsi al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui integra il reato di evasione qualsiasi allontanamento dal luogo della detenzione domiciliare senza autorizzazione, non assumendo alcun rilievo la sua durata, la distanza dello spostamento, ovvero i motivi che inducono il soggetto ad eludere la vigilanza sullo stato custodiale;
ritenuto che il motivo dedotto in tema di 131-bis cod. pen. appare inammissibile avendo la Corte di merito escluso l’oggettiva tenuità del fatto per le modalità del fatto in ragione della pericolosità desunta dalla recidiva reiterata, di conseguenza si tratta di valutazioni che non possono dirsi affette da evidenti vizi logici e quindi non sono suscettibili di una diversa ed autonoma rivalutazione in sede di legittimità;
ritenuto che anche le censure in merito all’applicazione della recidiva reiterata ed al trattamento sanzioNOMErio appaiono riproduttive dei motivi di appello, respinti con motivazione adeguata, in considerazione dei numerosi e gravi precedenti penali apprezzati, in modo non illogico, quali indici di una maggiore pericolosità dell’imputato, tenuto conto altresì del divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti sancito dall’art. 69, comma 4, c.p.;
ritenuto che la memoria difensiva prodotta dal difensore per contestare l’inammissibilità del ricorso non fa che reiterare le medesime censure connotate dai medesimi profili di genericità e conseguente inammissibilità;
ritenuto che dalla inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 12 aprile 2024
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