Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 19564 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19564 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 15/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a BRINDISI il 17/04/1992
avverso la sentenza del 12/06/2024 della CORTE APPELLO di LECCE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME
ritenuto che il primo motivo di ricorso, che lamenta la mancata applicazione
della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen., è manifestamente infondato a fronte di una congrua e non illogica motivazione che, in aderenza al
dettato normativo, ha ritenuto non configurabile l’invocata causa di non punibilità
in ragione dell’abitualità del comportamento (si veda pag. 1 della sentenza impugnata); va, inoltre, precisato come «ai fini dell’esclusione della causa di non
punibilità per particolare tenuità del fatto è da ritenersi adeguata la motivazione che dia conto dell’assenza di uno soltanto dei presupposti richiesti dall’art. 131-bis
ritenuto, evidentemente, decisivo» (Sez. 3, Sentenza n. 34151 del 18/06/2018,
Foglietta, Rv. 273678 – 01) e, nel caso di specie, tale elemento è, appunto, l’abitualità del comportamento;
considerato che il secondo motivo di ricorso, che contesta la mancata
declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione, oltre ad essere formulato in termini non consentiti in quanto totalmente generico, è
manifestamente infondato poiché il termine necessario a prescrivere il delitto di cui all’art. 648 cod. pen. – pari a dieci anni – non risultava certamente decorso alla data della sentenza d’appello;
che, in ogni caso «l’inammissibilità del ricorso per cassazione per manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e, pertanto, preclude la possibilità di dichiarare le cause di non punibilità di cui all’art. 129 cod. proc. pen., ivi compresa la prescrizione intervenuta nelle more del procedimento di legittimità» (Sez. 2, n. 28848 del 08/05/2013, COGNOME, Rv. 256463 – 01; Sez. U, n. 6903 del 27/05/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 268966 – 01; Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, COGNOME, Rv. 266818 – 01; Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, D., Rv. 217266 – 01);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 15 aprile 2025.