Inammissibilità ricorso Cassazione: quando la rivalutazione dei fatti è esclusa
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha ribadito un principio fondamentale del nostro sistema processuale: il giudizio di legittimità non è una terza istanza di merito. Questo significa che non si può chiedere alla Suprema Corte di riesaminare le prove e i fatti come hanno già fatto il Tribunale e la Corte d’Appello. L’ordinanza in oggetto offre un chiaro esempio di inammissibilità del ricorso in Cassazione quando le motivazioni si limitano a riproporre questioni di fatto già adeguatamente valutate.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine da un ricorso presentato da un individuo contro una sentenza della Corte d’Appello che lo aveva condannato per delitti commessi ai danni di un agente di polizia penitenziaria. L’imputato era stato ritenuto responsabile di aver usato violenza e minaccia mentre il pubblico ufficiale stava compiendo un atto del proprio ufficio, al fine di opporsi ad esso. Inoltre, gli venivano contestate frasi offensive pronunciate in presenza di altre persone, nello specifico tre detenuti.
I Motivi del Ricorso e l’Analisi della Difesa
La difesa del ricorrente ha basato il proprio appello su due motivi principali. In primo luogo, ha contestato l’affermazione di responsabilità, sostenendo che le espressioni offensive e il comportamento violento fossero una reazione a una precedente attività dell’agente. Inoltre, ha messo in discussione la prova della presenza di più persone al momento dei fatti, elemento necessario per configurare alcuni reati.
Il secondo motivo di ricorso riguardava invece la recidiva, contestando le valutazioni fatte dai giudici di merito su questo punto.
La Decisione sulla inammissibilità del ricorso in Cassazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso interamente inammissibile. Gli Ermellini hanno osservato che i motivi presentati dal ricorrente non introducevano nuove questioni di diritto, ma si limitavano a sollecitare una rivalutazione delle fonti probatorie e una rilettura alternativa dei fatti. Questo tipo di richiesta è estranea al giudizio di legittimità, che è limitato al controllo della corretta applicazione della legge e della logicità della motivazione della sentenza impugnata.
La Corte ha sottolineato come le doglianze fossero meramente riproduttive di argomenti già adeguatamente esaminati e respinti con motivazioni corrette e logiche dalla Corte d’Appello. Quest’ultima, infatti, aveva già chiarito che l’imputato aveva agito “mentre” il pubblico ufficiale compiva il suo dovere e che le frasi offensive erano state pronunciate alla presenza di tre testimoni.
Le motivazioni
La motivazione della Cassazione si fonda sulla distinzione tra giudizio di fatto e giudizio di diritto. I giudici di merito (Tribunale e Corte d’Appello) sono sovrani nella valutazione delle prove e nella ricostruzione dei fatti. La Corte di Cassazione interviene solo se la motivazione della sentenza impugnata è manifestamente illogica, contraddittoria o carente, oppure se vi è stata una violazione di legge.
Nel caso specifico, la Corte d’Appello aveva fornito una spiegazione logica e giuridicamente corretta del perché riteneva provata la responsabilità dell’imputato (pagine 3 e 4 della sentenza impugnata). Aveva evidenziato il nesso temporale tra l’atto d’ufficio e la reazione violenta, nonché la presenza di più persone che aveva conferito pubblicità alle offese. Anche la questione della recidiva era stata, secondo la Cassazione, affrontata e risolta in modo adeguato.
Poiché il ricorso non faceva altro che riproporre le stesse argomentazioni di merito, senza individuare vizi di legittimità, è stato dichiarato inammissibile.
Le conclusioni
Con la dichiarazione di inammissibilità, la sentenza della Corte d’Appello diventa definitiva. Il ricorrente è stato quindi condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa decisione rafforza il principio secondo cui la Cassazione non è un “terzo grado” di giudizio dove poter ridiscutere l’intera vicenda, ma un organo di controllo sulla corretta applicazione del diritto.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché le motivazioni presentate erano una mera riproposizione di argomenti già valutati e respinti dalla Corte d’Appello e miravano a ottenere una nuova valutazione delle prove, un’attività che non rientra nelle competenze della Corte di Cassazione.
È possibile chiedere alla Corte di Cassazione di riesaminare le prove di un processo?
No, non è possibile. La Corte di Cassazione svolge un giudizio di legittimità, ovvero controlla la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione della sentenza impugnata, ma non può riesaminare nel merito le prove e i fatti del processo, compito che spetta ai giudici di primo e secondo grado.
Quali sono le conseguenze economiche per chi presenta un ricorso inammissibile?
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro, stabilita dal giudice, in favore della Cassa delle ammende, come sanzione per aver adito la Corte con un ricorso privo dei requisiti di legge.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5560 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5560 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 15/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a ROMA il 30/12/1970
avverso la sentenza del 07/03/2024 della CORTE APPELLO di TRIESTE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
A
OSSERVA
Letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe;
esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
rilevato che il motivo, con cui il ricorrente ha censurato l’affermazione della responsabilità per i delitti ascrittigli, essendo le espressioni state pronunciate come reazione alla pregressa attività dell’agente di polizia penitenziaria e non essendovi prova della presenza di più persone, è teso a sollecitare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità, è meramente riproduttivo di profili di doglianza già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito (cfr. pagine 3 e 4 della sentenza impugnata, in cui la Corte di appello ha evidenziato che l’imputato aveva usato violenza e minaccia “mentre” il pubblico ufficiale compiva un atto di ufficio, al fine di opporsi ad esso, e che le frasi erano offensive e state pronunciate alla presenza anche di tre detenuti);
ritenuto che anche il secondo motivo, relativo alla recidiva, trova adeguata risposta nei rilievi svolti nella sentenza impugnata (cfr. pagina 4);
ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 15/11/2024