Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 2541 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2541 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 05/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NAPOLI il 23/05/1980
avverso la sentenza del 13/06/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto
Rilevato che NOME COGNOME ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione;
Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legitti in quanto:
il primo motivo, dedicato alla causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. tutto privo del requisito della specificità dei motivi di impugnazione (cfr. Sez. 2, Senten 17281 del 08/01/2019, COGNOME, Rv. 276916, nonché, in motivazione, Sez. U, Sentenza n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 268823), atteso che non formula una critica argomentata al percorso logico del provvedimento impugnato che ha ritenuto non concedibile il beneficio per l’offesa non tenute conseguente alle particolarità del col detenuto e del contesto in cui ne avveniva il porto, argomento su cui il ricorso non pren posizione;
il secondo motivo, dedicato alle attenuanti di cui all’art. 62-bis cod. pen., è, a sua privo del requisito della specificità dei motivi di impugnazione, atteso che nella sente impugnata il diniego delle attenuanti generiche risulta motivato con il riferimento operato giudici del merito ai consistenti precedenti penali da cui è gravato l’imputato e, quindi, a parametro che trovano in effetti aggancio normativo nell’art. 133 cod. pen., e che il rico insiste per il riconoscimento senza addurre alcuna particolare ragione (Sez. 1, Sentenza n. 33951 del 19/05/2021, COGNOME, Rv. 281999: Il giudice di appello non è tenuto a motivare il dinie delle circostanze attenuanti generiche sia quando nei motivi di impugnazione si ripropongano, ai fini del riconoscimento, gli stessi elementi già sottoposti all’attenzione del giudice di primo e da quest’ultimo disattesi, sia quando si insista per quel riconoscimento senza addurre alcun particolare ragione);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 5 dicembre 2024.