Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 44897 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 44897 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 12/11/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: NOME nato a AVELLINO il 14/02/1986 NOME nato a VIBO VALENTIA il 20/06/1969
avverso la sentenza del 17/11/2023 della CORTE APPELLO di POTENZA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti i ricorsi presentati nell’interesse di NOME COGNOME e di NOME COGNOME;
Letta la memoria difensiva trasmessa in data 13 settembre 2024 con la quale vengono sostanzialmente ribaditi i motivi di ricorso;
ritenuto che in entrambi i ricorsi sono stati dedotti vizi di motivazione della sentenza impugnata in relazione alla configurabilità del reato di cui all’art. 648-bis cod. pen. sostenendo che al più potrebbe essere riqualificato in quello di cui all’art. 648 cod. pen.
considerato che i predetti motivi di ricorso sono indeducibili perché fondati su doglianze che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla Corte di merito con una motivazione adeguata, logica e rispondente a principi di diritto che regolano la materia;
che, invero, le doglianze difensive tendono a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un’alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio ed avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti;
che, in tema di controllo sulla motivazione, alla Corte di cassazione è normativamente preclusa la possibilità non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l’apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall’esterno, dovendo piuttosto verificare la coerenza strutturale della sentenza in sé e per sé considerata, alla stregua degli stessi parametri valutativi da cui essa è geneticamente informata, ancorché questi siano ipoteticamente sostituibili da altri (cfr. Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260);
che, in conclusione, sulla base della ricostruzione degli elementi di fatto operata dai giudici di merito, corretta appare la qualificazione dei fatti come violazione dell’art. 648-bis cod. pen.
rilevato, pertanto, che entrambi i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, quanto a ciascuno di essi, della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 12 novembre 2024.