Inammissibilità Ricorso Cassazione: quando riproporre gli stessi motivi chiude le porte alla giustizia
L’ordinanza della Corte di Cassazione che analizziamo oggi offre uno spunto fondamentale su un aspetto cruciale del processo penale: l’inammissibilità ricorso Cassazione. In un caso relativo a un reato di furto, la Suprema Corte ha ribadito un principio saldo: non è possibile ottenere un nuovo esame di merito semplicemente riproponendo le stesse questioni già vagliate e respinte nei gradi precedenti. La vicenda riguarda l’appello di un individuo contro la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’art. 131-bis del codice penale.
I Fatti del Processo
Un individuo, condannato per furto (art. 624 c.p.) in primo grado dal Tribunale locale, vedeva confermata la sua condanna anche dalla Corte d’Appello. La difesa aveva puntato, sia in appello che successivamente in Cassazione, sull’applicazione dell’art. 131-bis c.p., che consente di escludere la punibilità per reati considerati di lieve entità. Tuttavia, la Corte territoriale aveva già esaminato e respinto questa richiesta, motivando adeguatamente la sua decisione. Nonostante ciò, il condannato decideva di presentare ricorso alla Suprema Corte, basandolo su un unico motivo: un presunto vizio di motivazione proprio in relazione alla mancata concessione della causa di non punibilità.
La Valutazione sul Ricorso e l’Inammissibilità in Cassazione
Il cuore della decisione della Corte di Cassazione si concentra sulla natura del motivo di ricorso presentato. I giudici hanno rilevato che le censure mosse dall’imputato non introducevano nuovi profili di illegittimità della sentenza impugnata, ma si limitavano a riproporre, in modo quasi identico, le argomentazioni già discusse e disattese dalla Corte d’Appello.
Questo comportamento processuale si scontra con la funzione stessa del giudizio di legittimità. La Cassazione non è un terzo grado di merito dove si possono rivalutare i fatti, ma un organo che verifica la corretta applicazione del diritto. Ripresentare le medesime doglianze, già vagliate e ritenute infondate, trasforma il ricorso in un tentativo di ottenere una nuova valutazione sul fatto, attività preclusa in sede di legittimità. Di conseguenza, è stata dichiarata l’inammissibilità ricorso Cassazione.
Le Motivazioni della Decisione della Suprema Corte
La Corte ha motivato la sua decisione in modo chiaro e conciso. Il principio cardine è che i motivi di ricorso per Cassazione devono avere un carattere di novità e specificità. Non possono essere una mera riproduzione delle argomentazioni già presentate in appello. Nel caso specifico, la Corte territoriale aveva già fornito una motivazione logica e coerente per negare l’applicazione dell’art. 131-bis. Il ricorso, non riuscendo a individuare un vizio di legittimità (come una motivazione mancante, contraddittoria o manifestamente illogica) in quella decisione, si è risolto in una critica di merito non consentita.
La dichiarazione di inammissibilità ha comportato due conseguenze per il ricorrente: la condanna al pagamento delle spese processuali e il versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende, come sanzione per aver adito la Corte con un ricorso privo dei requisiti di legge.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza è un monito importante per la prassi legale. Evidenzia che il ricorso per Cassazione deve essere preparato con estrema cura, focalizzandosi sui vizi di legittimità della sentenza impugnata e non sulla speranza di un riesame dei fatti. Insistere su argomentazioni già respinte senza evidenziare un errore di diritto specifico non solo è inutile, ma è anche controproducente, portando a una declaratoria di inammissibilità e a ulteriori sanzioni economiche. La decisione rafforza il ruolo della Cassazione come custode della legge e non come giudice di ultima istanza sul merito della vicenda.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando, come nel caso di specie, i motivi proposti sono una mera riproduzione di censure già esaminate e correttamente respinte dalla corte precedente, senza presentare nuove e specifiche questioni di legittimità.
È possibile contestare in Cassazione la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.)?
Sì, è possibile, ma solo a condizione che si evidenzi un vizio di legittimità nella decisione del giudice di merito (ad esempio, una motivazione assente, contraddittoria o palesemente illogica). Non è ammesso se ci si limita a riproporre le stesse argomentazioni già valutate.
Quali sono le conseguenze della dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna definitiva del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, come in questo caso, di una sanzione pecuniaria (una somma di euro tremila) a favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 33262 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 33262 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 14/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PALERMO il 07/04/1985
avverso la sentenza del 09/12/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
MOTIVI DELLA DECISIONE
NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, con la quale Corte di appello di Palermo ha confermato la pronuncia resa il 23 maggio 2024 dal locale Tribunale per il reato di cui all’art. 624 cod. pen.
Ritenuto che l’unico motivo sollevato (Vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione nella causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. p non sono consentiti in sede di legittimità, perché riproduttivi di profili di ce già adeguatamente vagliati e correttamente disattesi dalla Corte territoriale (si vedano le pp 1 e 2 sent. app.);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dell ammende.
Così deciso in Roma, il 14 luglio 2025