Inammissibilità Ricorso Cassazione: Quando la Genericità Costa Caro
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio di un principio fondamentale nel processo penale: l’inammissibilità del ricorso in Cassazione per carenza di specificità. Quando un ricorso si limita a ripetere le stesse argomentazioni già presentate e respinte nei gradi di giudizio precedenti, senza un confronto critico con la decisione impugnata, la Suprema Corte non entra nemmeno nel merito della questione. Analizziamo questa decisione per capire le ragioni giuridiche e le conseguenze pratiche.
I Fatti del Processo
Il caso ha origine dalla condanna di un individuo per il reato di evasione, previsto dall’articolo 385 del codice penale. A seguito della sentenza di primo grado, la difesa aveva proposto appello, che era stato però respinto dalla Corte d’Appello di Potenza. Non arrendendosi, l’imputato ha presentato ricorso per Cassazione, affidandosi a un unico motivo: la presunta erronea mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, disciplinata dall’articolo 131-bis del codice penale. Secondo la difesa, il reato commesso era talmente lieve da non meritare una sanzione penale.
La Valutazione sull’Inammissibilità del Ricorso in Cassazione
La Corte di Cassazione, tuttavia, non ha esaminato la fondatezza di questa richiesta. Ha invece fermato il suo giudizio a un livello preliminare, dichiarando l’inammissibilità del ricorso in Cassazione. La ragione è di natura squisitamente processuale: il motivo presentato è stato giudicato ‘privo di specificità’. In altre parole, l’atto di ricorso era ‘meramente riproduttivo’ delle censure che erano già state adeguatamente esaminate e respinte con argomenti logici e corretti dal giudice d’appello. Il ricorrente non ha sviluppato una critica puntuale e specifica contro le motivazioni della sentenza di secondo grado, ma si è limitato a riproporre le stesse doglianze.
Le Motivazioni della Corte
Nella sua sintetica ma incisiva ordinanza, la Suprema Corte ha sottolineato come il giudice di merito avesse già fornito una motivazione congrua per negare l’applicazione dell’art. 131-bis c.p. In particolare, la Corte d’Appello aveva evidenziato che ‘la durata e le modalità dell’allontanamento’ non permettevano di qualificare il fatto come di particolare tenuità. Il ricorso per Cassazione non ha saputo contrapporre a questa specifica argomentazione una critica altrettanto specifica, limitandosi a una generica riaffermazione della propria tesi. Questa mancanza di confronto critico con la decisione impugnata è la causa diretta della declaratoria di inammissibilità, che impedisce alla Corte di valutare se, nel merito, la causa di non punibilità fosse o meno applicabile.
Le Conclusioni
La decisione si conclude con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa pronuncia ribadisce un importante monito per chi intende adire la Corte di Cassazione: il ricorso non può essere una semplice ripetizione degli atti precedenti. È necessario che esso contenga motivi specifici, che si confrontino direttamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata, evidenziandone eventuali vizi di legittimità. In assenza di tale specificità, il ricorso è destinato a essere dichiarato inammissibile, con conseguente aggravio di spese per il ricorrente e la definitiva conferma della condanna.
Per quale motivo il ricorso è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché ritenuto privo di specificità. Si limitava a riproporre argomenti già esaminati e respinti dalla Corte d’Appello, senza muovere una critica puntuale e argomentata contro le motivazioni della sentenza impugnata.
Qual era l’argomento principale sollevato dal ricorrente?
L’unico motivo di ricorso riguardava la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’articolo 131-bis del codice penale, in relazione alla sua condanna per il reato di evasione.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente a seguito della decisione?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 46675 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 46675 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 18/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a STIGLIANO il 30/12/1982
avverso la sentenza del 08/03/2024 della CORTE APPELLO di POTENZA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
n. 23793/24 Durante
OSSERVA
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui GLYPH art. 385 cod. pen.);
Esaminati i motivi di ricorso;
Ritenuto che l’unico motivo di ricorso attinente alla negata applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. è privo di specificità in quanto meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti e non illogici argomenti giudice di merito (v. in particolare pag. 5, là dove si sottolineano la durata e le moda dell’allontanamento);
Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 18/11/2024