Inammissibilità Ricorso Cassazione: Quando la Motivazione sulla Pena è Inattaccabile
L’esito di un processo penale non si esaurisce con la condanna, ma si estende alla determinazione della pena. Tuttavia, contestare questa decisione in ultimo grado di giudizio richiede motivi specifici e non generici. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito questo principio, chiarendo i limiti dell’impugnazione e le conseguenze dell’ inammissibilità ricorso cassazione quando i motivi sono infondati.
I Fatti del Caso
Il caso in esame riguarda un individuo condannato dalla Corte d’Appello di Lecce per il reato di evasione. Non accettando la sentenza, l’imputato ha presentato ricorso alla Corte di Cassazione. Il fulcro del suo ricorso non era la sussistenza del reato, ma esclusivamente il “trattamento sanzionatorio”, ovvero la misura della pena che riteneva eccessiva o ingiusta. L’appello si basava su una contestazione generica della quantificazione della sanzione decisa dai giudici di merito.
La Decisione della Corte Suprema
La Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso e lo ha dichiarato inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della questione (cioè non valuta se la pena fosse giusta o meno), ma si ferma a un livello procedurale: il ricorso non aveva i requisiti per essere giudicato. Di conseguenza, ai sensi dell’articolo 616 del codice di procedura penale, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: Il Principio dell’Inammissibilità Ricorso Cassazione
La motivazione della Corte è chiara e si fonda su un principio cardine del giudizio di legittimità. La Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono rivalutare i fatti o la discrezionalità del giudice. Il suo compito è verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione della sentenza impugnata. In questo caso, i giudici hanno ritenuto che la Corte d’Appello avesse motivato in modo “adeguato e logico” la sua decisione sulla pena. In particolare, la sentenza di secondo grado aveva tenuto conto di due fattori cruciali:
1. I precedenti penali: Il ricorrente aveva alle spalle “molteplici precedenti penali”, un elemento che legittimamente incide sulla valutazione della sua pericolosità sociale e, di conseguenza, sulla severità della pena.
2. L’assenza di elementi positivi: Non erano emersi né erano stati forniti dalla difesa elementi positivi (come un comportamento collaborativo, un percorso di ravvedimento, etc.) che potessero giustificare una pena più mite.
Poiché la motivazione della Corte d’Appello era completa e non presentava vizi logici o giuridici, il ricorso è stato considerato generico e, pertanto, inammissibile.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza offre un importante insegnamento pratico: per contestare la misura della pena in Cassazione non è sufficiente lamentare la sua presunta eccessività. È indispensabile individuare e argomentare un vizio specifico nella motivazione del giudice, come una palese illogicità, una contraddizione o la mancata considerazione di elementi decisivi a favore dell’imputato. Un’impugnazione generica, specialmente in presenza di una storia criminale negativa, è destinata quasi certamente all’ inammissibilità ricorso cassazione, comportando per il ricorrente non solo la conferma della condanna ma anche un ulteriore onere economico.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché la Corte ha ritenuto che la motivazione della sentenza impugnata sulla quantificazione della pena fosse adeguata e logica. La contestazione del ricorrente era generica e non evidenziava vizi specifici.
Quali elementi ha considerato la Corte d’Appello per determinare la pena?
La Corte d’Appello ha basato la sua decisione sui molteplici precedenti penali del ricorrente e sull’assenza di elementi positivi a suo favore che potessero giustificare una pena più mite.
Quali sono le conseguenze economiche per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
In conseguenza della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 12555 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 12555 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME NOME
Data Udienza: 03/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a OSTUNI il 05/12/1980
avverso la sentenza del 18/03/2024 della CORTE APPELLO di LECCE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
84/RG 37105
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe per evasione;
esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto il motivo sul trattamento sanzionatorio generico in quanto la sentenza impugnata ha reso adeguata e logica motivazione alle pagg. 4 e 5 in ordine all’esercizio del potere discrezionale nella quantificazione della pena, anche menzionando i molteplici precedenti penali del ricorrente in assenza di elementi positivi non emersi e non allegati;
ritenuto che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art. 616 cod. pro pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 3 marzo 2025