Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 40535 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 40535 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 30/11/2022 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
che, con l’impugnata sentenza, la Corte di Appello di Palermo, ha confermato la sentenza di condanna pronunciata nei confronti di COGNOME NOME per il delitto di cui agli artt. 624 e 625, comma 1, n. 2 e 7 cod. pen.;
che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del difensore, articolando un solo motivo a più censure;
CONSIDERATO IN DIRITTO
che il proposto motivo, che denuncia il vizio di motivazione in punto di valutazione delle prove e di determinazione del trattamento sanzioNOMErio, è generico per indeterminatezza, in quanto privo di qualsivoglia addentellato alla concretezza della regiudicanda, e per aspecificità, poiché manca di qualsivoglia confronto, men che meno critico, con le ragioni argomentate a sostegno delle statuizioni alle quali si rivolgono le censure;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.
Il consig4 estensore
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Il Pre dente
Così deciso il 27 settembre 2023