Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 49942 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 49942 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a ARPINO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 25/01/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME, che ha concluso nel senso di respingere il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
COGNOME NOME, per il tramite del proprio difensore, impugna la sentenza in data 25/01/2023 della Corte di appello di Roma, che ha confermato la sentenza in data 14/02/2022 del Tribunale di Latina, che lo aveva condanNOME per il reato di rapina.
Deduce:
“Nullità della sentenza per mancanza o insufficiente o contraddittoria motivazione”.
Con il primo motivo d’impugnazione il ricorrente ripercorre il fatto e la vicenda processuale, al fine di far emerge il travisamento della prova, con particolare riguardo alle dichiarazioni rese da COGNOME NOME, specificando che la stessa è tornata convivere con COGNOME.
“Violazione dell’art. 628 cod. pen. mancanza della violenza”.
“In primo luogo -scrive il ricorrente– se si esamina con attenzione l’esame reso dall’imputata si evidenzia che il COGNOME non ha mai posto in essere atti violenti, sia pure indiretti nei confronti della RAGIONE_SOCIALE“.
Anzi, sarebbe stata la stessa persona offesa a strattonare COGNOME.
A sostegno dell’assunto vengono illustrati gli atti processuali al fine di evidenziare la mancanza della violenza.
“Violazione dell’art. 628 cod. pen. dell’art. 393 cod. pen. e dell’art. 626 cod. pen.. mancanza della violenza e dell’altruità del bene sottratto”.
A tale proposito il ricorrente evidenzia che il telefonino sottratto da COGNOME non era di proprietà della persona offesa ma del padre dell’imputato, che lo aveva prestato a COGNOME, così che la violenza era intesa a recuperare il telefonino, con conseguente configurabilità del reato di ragion fattasi.
“Violazione dell’art. 610 cod. pen.”.
Secondo il ricorrente, a fronte di tale situazione fattuale, è configurabile il reato di cui all’art. 610 cod. pen., per come anche riconosciuto dal Procuratore generale presso la Corte di appello.
“Esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen. previa derubricazione del reato”.
Il ricorrente fa presente che in sede di discussione finale sollecitava il riconoscimento dell’ipotesi di cui all’art. 131-bis cod. pen., previa derubricazione del reato ai sensi dell’art. 610 cod. pen., o dell’art. 393 cod. pen. e 626 cod. pen..
Violazione dell’art. 62-bis cod. pen. eccessiva quantificazione della pena.
Con l’ultimo motivo di impugnazione il ricorrente sostiene che la pena è troppo severa e non risponde alla funzione rieducativa che deve svolgere.
Vengono illustrati gli elementi utili a indurre una pena più mite.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile perché è la pedissequa riproduzione dell’atto di appello che, dopo essere stato presentato alla corte di appello viene presentato identico- davanti alla Corte di cassazione, senza il benché minimo confronto con la sentenza impugnata.
Appello, peraltro, a su volta aspecifico, sostanziandosi in apodittiche asserzioni in punto di fatto, prive di supporto argomentativo qualificabile come censura critica alla sentenza di primo grado, al pari dell’odierno ricorso.
A fronte di tale evenienza va ribadito che «In tema di ricorso per cassazione, sono inammissibili i motivi che riproducono pedissequamente le censure dedotte in appello, al più con l’aggiunta di espressioni ch contestino, in termini meramente assertivi ed apodittici, la correttezza della sentenza impugnata, laddove difettino di una critica puntuale al provvedimento e non prendano in considerazione, per
confutarle in fatto e/o in diritto, le argomentazioni in virtù delle quali i motivi appello non sono stati accolti», (Sez. 6 – , Sentenza n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521 – 01); ovvero che «È inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di queiii già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso», (Sez. 2 – , Sentenza n. 42046 del 17/07/2019, COGNOME, Rv. 277710 – 01)
COGNOME Quanto COGNOME esposto COGNOME porta COGNOME alla COGNOME deciaratoria COGNOME di COGNOME inammissibilità dell’impugnazione, cui segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 25 ottobre 2023 Il Consigliere estensore COGNOME
Il Presiden