Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 49032 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 49032 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME NOME a CISTERNINO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/01/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
che, con l’impugnata sentenza, la Corte di appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, ha confermato la condanna inflitta a COGNOME NOME per i delitti di lesioni lievissime e di minaccia aggravata dall’uso di un’arma, segnatamente, una spranga di ferro (fatt commessi in Manduria in data 6 ottobre 2016);
che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del difensore, articolando un solo motivo;
CONSIDERATO IN DIRITTO
che il proposto motivo, che lamenta il vizio violazione di legge e il vizio di motivaz in relazione all’art. 546 cod. proc. pen., è generico per aspecificità, giacché riproduce le dogli articolate con i motivi di appello senza per nulla confrontarsi, men che meno in maniera critic con l’ampia motivazione rassegnata nella sentenza impugnata (vedasi pagg. 1 e 2, in cui la Corte territoriale ha ritenuto le dichiarazioni rese dal teste a discarico molto generiche ed imprecis le dichiarazioni dell’imputato contraddittorie rispetto a quanto raccontato dal teste a discari prive di conferma in alcuna delle prove acquisite), corretta in diritto e non manifestamen illogica su tutte le questioni prospettate con il gravame, limitandosi a censurare, in mani generalissima, l’omesso esame di risultanze processuali, in maniera non consentita (Sez. 2, n. 9029 del 05/11/2013, dep. 2014, Rv. 258962, secondo cui è inammissibile il ricorso per cassazione i cui motivi si limitino a lamentare l’omessa valutazione, da parte del giudi d’appello, delle censure articolate con il relativo atto di gravame, rinviando genericamente esse, senza indicarne specificamente, sia pure in modo sommario, il contenuto, al fine di consentire l’autonoma individuazione delle questioni che si assumono irrisolte e sulle quali sollecita il sindacato di legittimità, dovendo l’atto di ricorso essere autosufficiente, contenere la precisa prospettazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto da sottop a verifica);
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 22 novembre 2023
Il Consigliere estensore
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