Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 7788 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7   Num. 7788  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 26/06/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che l’imputata COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Roma ne ha confermato la condanna per il reato di cui all’art. 483 cod. pen.;
Considerato che il primo motivo di ricorso – che deduce violazione di legge processuale e vizio di motivazione, in punto di sussistenza del reato e riconducibilità del fatto all’imputata – è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (cfr. pagg. 3 ultimo rigo e 4);
Chiarito che la violazione di legge processuale rilevante ex art. 606 comma 1 lett. c), cod. proc. pen. è soltanto quella concernente norme previste a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità, decadenza, e che tali non sono invocate dal ricorrente;
Ritenuto che il secondo motivo, che lamenta l’eccessività della pena inflitta, è inedito, poiché non coltivato con l’atto di appello, peraltro la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che, nel caso di specie, ne ha giustificato l’esercizio in maniera adeguata (cfr. pag. 5) soprattutto se si consideri l’assenza di una specifica ragione di critica in sede di gravame;
Considerato che il terzo motivo di ricorso, che contesta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, deriva la propria inammissibilità ex art. 591, comma 4, cod. proc. pen., dalla inammissibilità dell’omologo motivo di appello, che non indicava quali elementi concreti, in tesi pretermessi, avrebbero dovuto condurre il giudice al riconoscimento del beneficio;
Considerato che il quarto motivo di ricorso, che deduce la mancata concessione della non menzione della condanna ex art. 175 cod. pen., è inammissibile perché la richiesta non è mai stata formulata in precedenza, sicché l’imputato non può dolersi del mancato esercizio di un potere di ufficio del giudice, che non ha mai sollecitato (arg. da Sez. U, n. 22533 del 25/10/2018, dep. 2019, Salerno);
Considerato che la memoria difensiva trasmessa a sostegno dei motivi di ricorso non introduce significativi elementi di novità;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 07/02/2024