Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 40866 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 4 Num. 40866 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/09/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME MASSA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/01/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZE
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
sentite le conclusioni del PG, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza del 19 gennaio 2023 la Corte di appello di Firenze ha confermato la sentenza pronunciata il 27 febbraio 2018 dal Tribunale di Lucca con la quale NOME COGNOME è stata ritenuta responsabile del reato di cui all’art. 624 bis cod. pen. aggravato ai sensi dell’art. 625 n. 2 e 4 cod. pen. e, riconosciute le attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti, è stata condannata alla pena di anni uno di reclusione ed C 350,00 di multa.
Contro la sentenza della Corte di appello, l’imputata ha proposto tempestivo ricorso per mezzo del proprio difensore. Con unico motivo la ricorrente deduce violazione di legge e vizi di motivazione per essere state ritenute sussistenti le aggravanti di cui all’art. 625 n. 2 e n. 4 cod. pen. Il difensore osserva che alla COGNOME è stata contestata violazione dell’art. 624 bis cod. pen. per essersi introdotta con inganno in un appartamento di proprietà della persona offesa. Sostiene che l’aggravante dell’uso del mezzo fraudolento non avrebbe potuto essere ritenuta sussistente perché l’attività ingannatoria era stata presa in considerazione per applicare la fattispecie incriminatrice di cui all’art. 624 bis in luogo di quella prevista dall’art. 624 cod. pen. Quanto alla aggravante di cui all’art. 625 n. 4 cod. pen , osserva che la stessa non è configurabile se l’agente si limita ad approfittare di situazione di disattenzione o momentaneo allontanamento del detentore della cosa.
Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso e osservando che la questione volta a contestare la sussistenza RAGIONE_SOCIALE circostanze aggravanti è stata proposta per la prima volta col presente ricorso.
Dall’esame dei motivi di appello emerge che la sentenza di primo grado fu impugnata deducendo: col primo motivo, la mancata assoluzione dell’imputata ai sensi dell’art. 530, comma 1, oppure, in subordine, dell’art. 530, comma 2, cod. proc. pen; col secondo motivo, carenza di motivazione quanto alla «addebitabilità alla COGNOME della fattispecie contestata e dei suoi elementi costitutivi sia oggettivi che soggettivi»; col terzo motivo, l’eccessivo rigore nella determinazione della pena irrogata.
L’atto di gravame, dunque, non conteneva una specifica e argomentata contestazione della sussistenza RAGIONE_SOCIALE circostanze aggravanti e ciò comporta l’inammissibilità del ricorso. Come noto, infatti, dal combinato disposto degli artt. 606, comma terzo, e 609, comma secondo, cod. proc. pen., discende che non
possano essere dedotte in cassazione questioni non prospettate nei motivi di appello, tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado de giudizio o di questioni che non sarebbe stato possibile dedurre in grado d’appello.
Tale regola trova la propria ratio nella necessità di evitare che possa sempre essere rilevato un difetto di motivazione della sentenza di secondo grado con riguardo ad un punto del ricorso non investito dal controllo della Corte di appello, perché non segnalato con i motivi di gravame (Sez. 4, n. 10611 del 04/12/2012, dep. 2013, COGNOME, Rv. 256631; Sez. 2, n. 8890 del 31/01/2017, COGNOME, Rv. 269368; Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, COGNOME, Rv. 269745; Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, COGNOME, Rv. 270316).
All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che la ricorrente non versasse in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve essere disposto a suo carico, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere di versare la somma di € 3.000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE, somma così determinata in considerazione RAGIONE_SOCIALE ragioni di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Così deciso il 14 settembre 2023
Il Consigl . GLYPH estensore
Il Presi