L’Inammissibilità del Ricorso in Cassazione per Motivi Nuovi: Un Principio Fondamentale
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione offre un’importante lezione sul processo penale, ribadendo un principio cardine: l’inammissibilità del ricorso in Cassazione quando vengono sollevati motivi non presentati nel precedente grado di giudizio. Questo principio, noto come effetto devolutivo dell’appello, limita la cognizione del giudice superiore alle sole questioni specificamente contestate nell’atto di impugnazione. Analizziamo come la Corte ha applicato questa regola in un caso concreto.
I Fatti del Caso
Il ricorrente era stato condannato dalla Corte di Appello per il reato di lesioni personali aggravate ai sensi degli articoli 582 e 585 del codice penale. Avverso tale sentenza, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, affidandosi a un unico motivo: la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all’applicazione della recidiva, una circostanza che aggrava la pena per chi ha già commesso altri reati.
L’Inammissibilità del Ricorso in Cassazione: Analisi della Decisione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile senza entrare nel merito della questione. La ragione è puramente processuale ma di fondamentale importanza: il motivo di ricorso non era mai stato sollevato prima.
Il Principio Devolutivo dell’Appello
Il cuore della decisione risiede nel cosiddetto ‘effetto devolutivo’ dell’impugnazione. Questo principio stabilisce che il giudice dell’appello può pronunciarsi solo sui punti della sentenza di primo grado che sono stati oggetto di specifica critica da parte dell’appellante. Di conseguenza, il ricorrente non può ‘riservarsi’ delle censure per presentarle per la prima volta in Cassazione.
La Corte ha specificato che «non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare siccome non devolute con la dovuta specificità alla sua cognizione». Le uniche eccezioni riguardano questioni rilevabili d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio o quelle che non era stato possibile dedurre in precedenza, eventualità non riscontrate nel caso di specie.
Le Conseguenze della Dichiarazione di Inammissibilità
L’inammissibilità del ricorso non è priva di conseguenze. Ai sensi dell’articolo 616 del codice di procedura penale, il ricorrente è stato condannato:
1. Al pagamento delle spese processuali.
2. Al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Questa seconda sanzione è stata giustificata dalla Corte ravvisando ‘profili di colpa’ da parte del ricorrente, data l’evidente e manifesta inammissibilità della sua impugnazione.
Le Motivazioni della Corte
Le motivazioni della Corte sono state lineari e ancorate a consolidati orientamenti giurisprudenziali. I giudici hanno sottolineato che la censura relativa alla recidiva non era stata prospettata con l’atto di appello. Pertanto, il giudice di secondo grado non si era pronunciato su di essa non per una dimenticanza, ma perché non era stato investito della questione. Proporre tale doglianza per la prima volta in sede di legittimità costituisce una violazione delle regole procedurali che governano i gradi di giudizio. La Corte ha richiamato numerose sentenze conformi, sia delle sezioni semplici che delle Sezioni Unite, a sostegno del principio secondo cui i motivi nuovi non sono ammessi in Cassazione. La condanna al pagamento della somma alla Cassa delle ammende è stata motivata sulla base della colpa del ricorrente nell’aver intrapreso un’iniziativa giudiziaria palesemente destinata al fallimento, sprecando così risorse del sistema giudiziario.
Conclusioni
Questa ordinanza è un monito fondamentale per la pratica legale: la strategia difensiva deve essere completa e articolata fin dal primo atto di impugnazione. L’appello deve contenere in modo specifico e dettagliato tutte le censure che si intendono muovere alla sentenza di primo grado. Omettere un motivo in appello significa, nella maggior parte dei casi, perdere definitivamente la possibilità di farlo valere in Cassazione. La decisione evidenzia l’importanza di una scrupolosa preparazione degli atti processuali per evitare non solo una pronuncia di inammissibilità del ricorso in Cassazione, ma anche le relative sanzioni economiche.
È possibile presentare per la prima volta un motivo di ricorso davanti alla Corte di Cassazione?
No, di regola non è possibile. La Corte di Cassazione ha ribadito che non possono essere dedotte questioni nuove che non siano state specificamente sottoposte al giudice d’appello, salvo che si tratti di questioni rilevabili d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio.
Quali sono le conseguenze se un ricorso per cassazione viene dichiarato inammissibile?
In caso di inammissibilità, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e, qualora la Corte ravvisi una colpa nell’aver proposto l’impugnazione, anche al versamento di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Perché in questo caso il ricorrente è stato condannato a pagare una somma alla Cassa delle ammende?
La condanna è stata inflitta perché la Corte ha ritenuto che vi fosse colpa da parte del ricorrente nel proporre l’impugnazione. L’inammissibilità del ricorso era infatti ‘evidente’, poiché basato su un motivo non sollevato nel precedente grado di giudizio, rendendo l’iniziativa processuale prevedibilmente infruttuosa.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 2948 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2948 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 04/11/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze che ne ha confermato la condanna per il reato di cui agli artt. 582, 585 cod. pen.;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso – che ha denunciato la violazione della legge penale il vizio di motivazione in ordine all’applicazione della contestata recidiva – è inammissibile poi la censura non è stata prospettata con l’atto di appello e «non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare siccome non devolute con la dovuta specificità alla sua cognizione, tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio o che non sarebbe possibile dedurre in precedenza» (Sez. 5, n. 37875 del 04/07/2019, COGNOME, Rv. 277637 – 01, che – quanto alla violazione di legge – richiama il disposto dell’art. 606, comma 3, cod. pro pen.; e con specifico riferimento al vizio di motivazione richiama Sez. 2, n. 29707 d 08/03/2017, COGNOME, Rv. 270316; Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, COGNOME, Rv. 269745 – 01; Sez. 2, n. 22362 del 19/04/2013, COGNOME; con riferimento alla violazione di legge cfr. Sez. U, n. 40275 del 15/07/2021, COGNOME, Rv. Rv. 282095 – 01, non massimata sul punto, che richiama l’art. 606, comma 3, cit.);
ritenuto che all’inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché – ravvisandosi profili di colpa in ragione dell’evidente inammissibilità dell’impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 1 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 – 01) – al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 18 ottobre 2023
Il Consigliere estensore
Il Presidente