Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 1311 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 1311 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 07/12/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CATANZARO il 12/02/1979
avverso la sentenza del 07/03/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni di cui alla requisitoria del Pubblico Ministero, in persona de Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME
Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell’art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020 e del successivo art. 8 D.L. 198/2022.
RITENUTO IN FATTO
NOME NOMECOGNOME a mezzo del difensore di fiducia, ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Milano del 07/03/2023 che ha confermato la condanna inflitta al ricorrente dal Tribunale di Pavia, in ordine al delitto di truff
Articolando due motivi, deduce:
1.1. Vizio di motivazione con riferimento alla violazione degli artt. 120 cod. pen. e 334 cod. proc. pen.
Si deduce il difetto di querela, assumendo l’assenza della qualità di persona offesa e del potere di sporgere querela in capo a colui che, a seguito degli artifizi e raggiri, non ottenne da parte dell’imputato, nella sua veste di corriere, la consegna della merce, in quanto «non aveva ancora corrisposto il prezzo della merce sottratta, difatti la fattura è stata emessa .. un mese dopo la verificazione dei fatti.. che ha potuto rivenderla e che non è stato costretto al doppio pagamento» e, dunque, «non era divenuto “proprietario” dei beni a lui sottratti che potevano essere anche restituiti al veditore».
1.2. Vizio di motivazione in ordine alla manca applicazione dell’art. 131-bis cod. pen.
Si lamenta che la Corte di merito abbia omesso di approfondire le ragioni che avrebbero determinato l’imputato a commettere il reato, «probabilmente, in preda alla necessità economica della propria famiglia», nonché di valutare tutti gli elementi del fatto dimostrativi della sussistenza della causa di non punibilità.
Il Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME con requisitoria del 24/10/2023, ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
Con memoria del 29/11/2023, la difesa del ricorrente, nel replicare alle conclusioni di cui alla requisitoria del P.G., ha insistito per l’accoglimento dei motiv d ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
Il primo motivo è inammissibile.
Seppur dedotto sotto il profilo del vizio di motivazione, in realtà si lamenta i difetto di querela. Si tratta di una censura che non risulta proposta con l’atto di appello ove il ricorrente incentrò le sue censure sulla sussistenza degli elementi integrativi della truffa, ma non denunciò specificamente il difetto di querela in ragione dell’assenza della qualità di persona offesa in capo a colui che doveva ricevere la merce e venne indotto in errore dalla condotta dell’imputato.
La questione di improcedibilità del reato per mancanza di querela non può, infatti, essere dedotta per la prima volta in sede di legittimità allorché comporti accertamenti di fatto che sono devoluti al giudice del merito (Sez. 2, n. 8653 del 23/11/2022, dep. 2023, Papais, Rv. 284438 – 02; Sez. 3, n. 39188 del 14/10/2010, S. e altri, Rv. 248568 – 01; Sez. 5, n. 19241 del 9/2/2015, Grasso, Rv. 264847- 01).
Il secondo motivo è generico.
A fronte, infatti, di una congrua motivazione posta a fondamento del diniego del riconoscimento della causa di non punibilità – essendosi fatto riferimento alla natura abituale del comportamento considerato che l’imputato ha commesso almeno altri due illeciti della stessa indole (due delitti di rapina, una tentata e altr consumata) oltre quello preso in esame (Sez. 6, n. 26867 del 28/03/2017, COGNOME, Rv. 270637 – 01; Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Rv. 266591 01), tanto che è stata ritenuta la recidiva infraquinquennale – il ricorrente si è limitato richiamare, per un verso, genericamente gli indici normativi che connotano la tenuità del fatto senza specificare quali ricorrerebbero nel caso in esame e, per altro, un orientamento della Corte di legittimità (Sez. U, n. 18891/2022) non pertinente al caso in esame, in quanto attiene alla diversa ipotesi dell’assenza di rilievo ostativo al riconoscimento della causa di non punibilità del riconoscimento della continuazione tra i reati giudicati.
In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile; consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa per le ammende, così determinata in ragione dei profili di inammissibilità rilevati (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 07/12/2023