Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 7836 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 7836 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 16/01/2026
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a CASALE MONFERRATO il DATA_NASCITA NOME nato a CHIVASSO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/05/2025 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
NOME COGNOME e NOME COGNOME ricorrono per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Corte d’appello ha confermato la sentenza di primo grado e li condannati alla pena di mesi 6 di reclusione, per il reato di cui agli artt. 81 cpv. e 110 co e 73 co. 5 D.P.R. 309/90, per aver detenuto, ai fini della successiva cessione a terz commercializzato reiteratamente, mediante trattativa via telefono e successiva consegna sulla pubblica via, sostanze stupefacenti del tipo hashish e eroina.
Entrambi i ricorrenti deducono, con un unico motivo di ricorso, violazione di legge in ord al mancato riconoscimento della sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.
Entrambi i ricorsi appaiano inammissibili. Si osserva, infatti, che l’art. 581, lett. proc. pen. richiede l’indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di sorreggono il petitum. Tale requisito difetta nel caso di specie, dovendosi riscontrare un’ass genericità dei motivi addotti a sostegno del ricorso. I ricorrenti, infatti, si limitano a l’annullamento della sentenza impugnata, senza indicare in alcun modo le ragioni a sostegno delle proprie tesi e senza individuare e analizzare, al di là di affermazioni apodittiche, specifico profilo di censura all’apparato motivazionale a fondamento del decisum.
L’inosservanza del disposto dell’art 581 lett d) cod.proc.pen., sotto il profilo della gen dei motivi addotti, è prevista dall’ad 591 lett c) cod.proc.pen. quale causa di inammissibili
Stante l’inammissibilità dei ricorsi, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., non ravvisa assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 1 del 13/06/2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processua della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 16/01/2026
Il consigliere estensore
Il Presidente