Inammissibilità ricorso cassazione: i rischi dei motivi generici
L’inammissibilità ricorso cassazione rappresenta uno degli ostacoli principali per chi intende impugnare una sentenza penale senza una strategia difensiva rigorosa. La Suprema Corte ha recentemente ribadito che la mancanza di specificità nei motivi di ricorso preclude ogni esame nel merito, portando a pesanti sanzioni economiche per il ricorrente. In questo caso, un imputato condannato per reati legati agli stupefacenti ha visto il proprio ricorso rigettato per l’assenza di argomentazioni concrete.
L’analisi dei fatti e il contesto giuridico
La vicenda trae origine da una condanna emessa dal GUP e parzialmente riformata in appello riguardo al trattamento sanzionatorio. L’imputato era stato ritenuto responsabile del reato di cui all’art. 73, comma 5, del d.P.R. 309/1990, ovvero spaccio di lieve entità. Nonostante la riduzione della pena ottenuta in secondo grado, la difesa ha proposto ricorso per Cassazione contestando ulteriormente la decisione della Corte d’Appello.
Il fulcro della questione non riguarda però il merito del reato, ma la forma e la sostanza dell’atto di impugnazione. La Cassazione è un giudice di legittimità, il che significa che non può rivalutare i fatti, ma solo verificare la corretta applicazione della legge e la tenuta logica della motivazione.
La decisione della Suprema Corte
I giudici della Settima Sezione Penale hanno dichiarato l’inammissibilità ricorso cassazione. La Corte ha rilevato che i motivi presentati erano “del tutto generici”. In particolare, l’atto non conteneva una correlazione puntuale tra le ragioni di fatto e di diritto e le richieste specifiche rivolte ai giudici. Questa carenza strutturale rende l’impugnazione un guscio vuoto, incapace di attivare il sindacato di legittimità.
Oltre al rigetto del ricorso, la Corte ha applicato rigorosamente le sanzioni previste dalla legge. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di tremila euro alla Cassa delle Ammende, non essendo emersi elementi che potessero giustificare un esonero da tale sanzione pecuniaria.
Le motivazioni
Le motivazioni del provvedimento si fondano sull’interpretazione dell’art. 606, comma 3, del codice di procedura penale. La giurisprudenza consolidata, richiamata nell’ordinanza, stabilisce che l’atto di impugnazione deve essere specifico. Non è sufficiente manifestare un generico dissenso rispetto alla sentenza impugnata; è necessario indicare con precisione quali passaggi della motivazione siano errati e perché. La genericità dei motivi impedisce alla Corte di individuare l’oggetto del contendere, rendendo il ricorso nullo sin dal principio. I principi applicabili ai motivi d’appello, che richiedono una precisa correlazione tra le doglianze e la decisione impugnata, trovano piena applicazione anche nel giudizio di legittimità.
Le conclusioni
Le conclusioni che si traggono da questa ordinanza evidenziano l’importanza di una difesa tecnica estremamente qualificata nella fase di legittimità. L’inammissibilità ricorso cassazione non è solo una sconfitta processuale, ma comporta un aggravio economico significativo per l’imputato. La sanzione in favore della Cassa delle Ammende serve proprio a scoraggiare ricorsi dilatori o manifestamente infondati che intasano il sistema giudiziario. Per evitare tali conseguenze, ogni motivo di ricorso deve essere ancorato a violazioni di legge precise e supportato da un’argomentazione che dialoghi direttamente con la sentenza di secondo grado.
Quando un ricorso in Cassazione viene considerato inammissibile per genericità?
Un ricorso è inammissibile quando non indica in modo specifico le ragioni di fatto e di diritto che giustificano l’impugnazione della sentenza.
Quali sono le sanzioni pecuniarie in caso di ricorso dichiarato inammissibile?
Oltre alle spese processuali, il ricorrente può essere condannato a versare una somma tra i mille e i tremila euro alla Cassa delle Ammende.
È possibile contestare solo la pena inflitta nel ricorso per Cassazione?
Sì, ma i motivi devono essere specifici e correlati a violazioni di legge o vizi di motivazione, non limitandosi a una richiesta generica di riduzione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 49912 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 49912 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/10/2022 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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OSSERVA
Rilevato che l’imputato COGNOME NOME NOME proposto ricorso per cassazione, con proprio difensore, avverso la sentenza della Corte d’appello di Palermo, indicata in epigrafe, con l quale è stata parzialmente riformata in punto trattamento sanzionatorio quella del GUP del Tribunale cittadino di condanna del predetto per il reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P n. 309/1990;
ritenuto il ricorso inammissibile ai sensi dell’art. 606, comma 3, cod. proc. pen., perc proposto per motivi del tutto generici, cui non sono correlate ragioni in fatto e in dir sostegno delle richieste (sul contenuto essenziale dell’atto d’impugnazione, in motivazione, sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 268822, sui motivi d’appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione);
considerato che alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente a pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero nella causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000);
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 9 novembre 2023
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