Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 51254 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 51254 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME ATIF (CUI CODICE_FISCALE) nato in Tunisia il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/09/2022 della CORTE di APPELLO di TRENTO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto il rigetto del ricorso; ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell’art. 23, comma 8, D. L.
137/2020.
RITENUTO IN FATI -0
La Corte di appello di Trento con sentenza del 16/9/2022, in parziale riforma della sentenza pronunciata dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trento in data 5/10/2021 GLYPH che all’esito del giudizio abbreviato aveva condannato NOME alla pena di anni quattro mesi cinque di reclusione ed euro mille di multa per i reati ascrittigli – riduceva la pena, confermando nel resto la sentenza.
L’imputato, a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione, deducendo con il primo motivo la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., con riferimento all’art. 628 cod. pen., nonchè motivazione
illogica, contraddittoria o assente. Ritiene la difesa che la Corte territoriale no abbia motivato congruamente in relazione alle doglianze sollevate con riferimento alla attendibilità di NOME COGNOME, che si è più volte contraddetto ed ha ricostruito gli accadimenti in maniera confusa; che nel caso di specie sarebbe stato più corretto sussumere i fatti nella fattispecie di cui all’art. 6 cod. pen. o in quella di cui all’art. 610 cod. pen., atteso che l’impossessamento della felpa e degli occhiali della persona offesa è avvenuto senza fine di profitto, ma con finalità di ricerca dell’involucro contenente sostanza stupefacente in precedenza sottratto dal COGNOME; che in ogni caso l’impossessamento è avvenuto successivamente alla violenza adoperata nel corso della colluttazione insorta per motivi legati al consumo di sostanza stupefacente, durante la quale gli occhiali erano caduti per terra, mentre la felpa se la era tolta la stess persona offesa, lasciandola in terra, ragion per cui non sarebbe configurabile la rapina, che presuppone una condotta violenta finalizzata allo spossessamento.
2.1 Con il secondo motivo eccepisce la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., con riferimento alla ritenuta circostanz aggravante del nesso eziologico tra la rapina e le lesioni personali, nonchè motivazione illogica, contraddittoria o assente. Osserva che le lesioni non erano finalizzate all’impossessamento, essendo state determinate dai colpi scambiati nel corso della lite avvenuta per motivi inerenti al consumo di sostanza stupefacente.
2.2 In data 31/10/2023 è pervenuta rinuncia al mandato da parte dell’AVV_NOTAIO.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
1.1 Ed invero, entrambi i motivi non sono consentiti dalla legge, in quanto costituiti da mere doglianze di fatto, tutte finalizzate a prefigurare un rivalutazione alternativa delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità.
Deve esser evidenziato, inoltre, che i motivi sono reiterativi di medesime doglianze inerenti alla ricostruzione dei fatti e all’interpretazione del material probatorio già espresse in sede di appello ed affrontate in termini precisi e concludenti dalla Corte territoriale.
Peraltro, la sentenza impugnata in relazione alla affermazione della responsabilità dell’imputato costituisce una c.d. doppia conforme della decisione di primo grado, con la conseguenza che le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente costituendo un unico corpo decisionale, essendo stato rispettato sia il parametro del richiamo da parte della sentenza d’appello a
quella del Giudice per le indagini preliminari, sia l’ulteriore parametro costituit dal fatto che entrambe le decisioni adottano i medesimi criteri nella valutazione delle prove (Sezione 2, n. 6560 del 8/10/2020, Capozio, Rv. 280654 – 01).
Orbene, tenuto conto della peculiare modalità di redazione del ricorso, che ha sostanzialmente riprodotto il contenuto dei primi due motivi di appello, si rende opportuna una premessa: la funzione tipica dell’impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce, tale revisione critica si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità, debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale del ricorso in cassazione è, pertanto, il confronto puntuale con le argomentazioni del provvedimento oggetto di impugnazione (per tutte, Sezioni Unite, n. 8825 del 27/10/2016, COGNOME, Rv. 268822 – 01).
Il motivo di ricorso in cassazione è, infatti, caratterizzato da una duplice specificità, dovendo contenere l’indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta presentata al giudice dell’impugnazione e contemporaneamente enucleare in modo specifico il vizio denunciato, deducendo, in modo analitico, le ragioni della sua decisività rispetto al percorso logico seguito dal giudice del merito per giungere alla deliberazione impugnata, sì da condurre a decisione differente.
La mancanza di specificità del motivo, infatti, va valutata e ritenuta non solo per la sua indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, dal momento che quest’ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell’art. 591 comma 1, lett. c) cod. proc. pen, alla inammissibilità della impugnazione (in tal senso, Sezione 2, n. 42046 del 17/07/2019, RAGIONE_SOCIALE, Rv. 277710 – 01; Sezione 2, n. 45958 del 21/10/2022, Bocchino, non massimata).
Risulta, pertanto, di chiara evidenza che, se il ricorso si limita, come nel caso oggetto di scrutinio, a riprodurre i motivi di appello, per ciò solo si destin all’inammissibilità, venendo meno in radice l’unica funzione per la quale è previsto e ammesso, posto che con siffatta mera riproduzione il provvedimento impugnato, lungi dall’essere destinatario di specifica critica argomentata, è di fatto del tutto ignorato.
Del resto, nel caso di specie, la Corte territoriale ha fondato la responsabilità dell’imputato per il reato di rapina in maniera preponderante sulle ammissioni provenienti dallo stesso ricorrente, dato questo del tutto pretermesso dalla difesa e con il quale il ricorso non si confronta affatto, mentre c:on riferimento alla
circostanza aggravante del nesso teleologico ha evidenziato che le lesioni furono cagionate alla persona offesa al fine di impossessarsi della felpa e degli occhiali. In relazione a tale ultimo profilo, osserva il Collegio che manca anche l’interesse ad impugnare, sol che si consideri che la contestazione del nesso teleologico ha addirittura giovato all’imputato, atteso che gli ha consentito di godere degli effetti favorevoli che derivano dalla applicazione dell’istituto della continuazione.
All’inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativannente fissata.
P. Q. NI.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il giorno 16 novembre 2023.