Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 36687 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 36687 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/09/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/11/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
Visti gli atti e la sentenza impugnata;
visti i ricorsi proposti da COGNOME NOME e COGNOME a mezzo dei rispettivi difensori, ritenuti responsabili del reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90.
Rilevato che COGNOME NOME lamenta: 1. Inosservanza dell’art. 192 cod. pen.; 2. Erronea applicazione degli artt. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, 62-bis, 131-bis cod. pen.
Rilevato che NOME COGNOME lamenta: 1. Manifesta contraddittorietà della motivazione della sentenza; 2. Manifesta illogicità della motivazione.
Considerato che la sentenza impugnata è sorretta da conferente motivazione sotto ogni profilo dedotto dai difensori.
Considerato che i motivi riguardanti l’affermazione di penale responsabilità degli imputati (motivo primo del ricorso COGNOME, motivo primo e secondo del ricorso COGNOME) dietro l’apparente prospettazione del vizio di legittimità, concernendo in realtà la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l’apprezzamento del materiale probatorio, investono profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza della Corte di appello, che ha fornito, unitamente al primo giudice, una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza e convergente con quello del Tribunale.
Considerato quanto alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche (motivo secondo del ricorso COGNOME), che la Corte di merito ha offerto congrua motivazione a sostegno del decisum, ponendo in evidenza la gravità del fatto, l’assenza di positivi elementi da valutarsi ai fini del riconoscimento del beneficio e la mancanza di manifestazioni di resipiscenza;
considerato che la giustificazione prodotta è conforme ai criteri ermeneutici stabiliti in sede di legittimità (cfr. Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, Rv. 265826:”In tema di diniego della concessione delle attenuanti generiche, la “ratio” della disposizione di cui all’art. 62 bis cod. pen. non impone al giudice di merito di esprimere una valutazione circa ogni singola deduzione difensiva, essendo, invece, sufficiente l’indicazione degli elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi alla concessione delle attenuanti; ne deriva che queste ultime possono essere negate anche soltanto in base ai precedenti penali dell’imputato, perché in tal modo viene formulato comunque, sia pure implicitamente, un giudizio di disvalore sulla sua personalità”).
Considerato che la causa di non punibilità di cui all’art 131-bis cod. pen. è stata validamente esclusa in sentenza alla luce del rilevato disvalore oggettivo della condotta accertata e dell’intensità del dolo riscontrato, elementi apprezzati con argomentare immune da incongruenze logiche e coerente con le risultanze istruttorie, tale da portare la decisione adottata in parte qua al riparo da censure prospettabili in sede di legittimità.
Ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 17 settembre 2024
Il Consigliere estensore