Inammissibilità ricorso Cassazione: quando il ricorso è generico
In una recente ordinanza, la Suprema Corte ha affrontato il tema dell’inammissibilità ricorso Cassazione in un caso di reati legati alla fede pubblica e alla contraffazione. Il provvedimento chiarisce i limiti del sindacato di legittimità rispetto ai motivi di merito già sollevati in appello, confermando che la mera riproposizione di doglianze già esaminate conduce inevitabilmente al rigetto dell’impugnazione.
I fatti al centro della vicenda giudiziaria
Il caso trae origine dalla condanna di un soggetto per i reati di contraffazione di marchi e falsità documentale commessa da privato. In particolare, i giudici di merito avevano accertato la responsabilità dell’imputato in ordine alla falsificazione di certificati e alla detenzione di prodotti con segni distintivi contraffatti. Dopo una parziale riforma della sentenza di primo grado da parte della Corte d’Appello, che aveva comunque confermato la responsabilità penale, l’imputato ha presentato ricorso per cassazione.
Il ricorrente ha articolato cinque motivi principali, contestando la mancanza di prova sulla falsificazione, l’errata applicazione della legge penale e il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Tuttavia, l’analisi della Corte ha evidenziato come tali critiche fossero strutturate in modo non conforme ai requisiti previsti dal codice di procedura penale.
La decisione sull’inammissibilità ricorso Cassazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato l’inammissibilità ricorso Cassazione, evidenziando che i motivi presentati risultavano essere una “pedissequa reiterazione” di quelli già dedotti e respinti in sede di appello. La giurisprudenza di legittimità è infatti costante nel ritenere che il ricorso sia inammissibile quando non contiene una critica argomentata e specifica verso la sentenza impugnata, ma si limita a riproporre le medesime tesi difensive senza confrontarsi con le motivazioni dei giudici di secondo grado.
Inoltre, la Corte ha ribadito che in sede di legittimità non è consentita una nuova valutazione delle prove. Il controllo della Cassazione deve limitarsi alla logicità della motivazione e alla corretta applicazione delle norme di legge, senza poter entrare nel merito dei fatti accertati nei precedenti gradi di giudizio.
Le Motivazioni
Le ragioni alla base della dichiarazione di inammissibilità ricorso Cassazione risiedono principalmente nella genericità dei motivi. I primi quattro motivi sono stati giudicati “apparenti”, poiché omettevano di assolvere alla funzione tipica del ricorso, ovvero quella di individuare errori di diritto o vizi logici specifici nella sentenza d’appello. La Corte ha sottolineato che il tentativo del ricorrente di sollecitare una rilettura del materiale probatorio è precluso alla Corte di Cassazione.
Per quanto riguarda il quinto motivo, relativo alle attenuanti generiche, la Corte ha ricordato che il giudice di merito non è obbligato a esaminare ogni singolo elemento a favore dell’imputato. È sufficiente che la motivazione del diniego si basi su elementi ritenuti decisivi o rilevanti per giustificare la scelta, rendendo così la decisione immune da censure in sede di legittimità.
Le Conclusioni
In conclusione, l’ordinanza n. 7771 del 2026 riafferma il principio secondo cui l’inammissibilità ricorso Cassazione scatta automaticamente quando l’impugnazione si presenta come una copia dei motivi d’appello o quando punta a ottenere un terzo grado di giudizio sul fatto.
Le implicazioni pratiche per il ricorrente sono onerose: oltre alla definitività della condanna, è scattata la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma pari a tremila euro in favore della Cassa delle ammende, sanzione prevista per scoraggiare ricorsi manifestamente infondati o generici.
Cosa succede se il ricorso per Cassazione riporta gli stessi motivi dell’appello?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile poiché non assolve alla funzione di critica specifica verso la sentenza impugnata, risolvendosi in una mera ripetizione di argomenti già esaminati.
La Corte di Cassazione può rivalutare le prove raccolte nel processo?
No, il giudizio di legittimità non consente una nuova valutazione dei fatti o delle prove, ma si limita a verificare la correttezza della legge e la logica della motivazione.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso dichiarato inammissibile?
Il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e solitamente al versamento di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 7771 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 7771 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a CEPRANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/06/2025 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Roma, che ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Frosinone con cui è stato ritenuto responsabile dei reati di cui agli artt. 473 co. 2 e 477 in relazione all’art. 482 c.p.
Ritenuta l’inammissibilità dei primi quattro motivi di ricorso, che deducono violazione di legge e vizio di motivazione quanto al giudizio di responsabilità, rispettivamente violazione di legge e vizio di motivazione per mancanza di prova della falsificazione documentale, violazione di legge per mancata verifica dei presupposti di applicabilità dell’art 473 c.p., vizio di motivazione per mancata acquisizione degli originali dei documenti e carenza di prova sulla responsabilità, omessa valutazione di elementi a discarico.
Si tratta di motivi, infatti, che si risolvono nella pedissequa reiterazione di que già dedotti in appello e puntualmente superti dalla motivazione della Cort merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso. Inoltre, sono caratterizzati da formulazione intrinsecamente generica e volta a prospettare in parte una rilettura delle prove non consentita in sede di legittimità, per giurisprudenza costante (cfr. tra le tante Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601 – 01).
Ritenuto che il quinto motivo di ricorso – che denunzia violazione di legge quanto alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche – non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (tr tante, Sez. 2, n.23903 del 15/07/2020, Rv. 279549 – 02).
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al-versermelito della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 14/01/26