Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 35657 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 35657 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/09/2024
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/12/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
NOME COGNOME NOME ricorre, a mezzo del difensore di fiducia, avverso la sentenza di cui in epigrafe premettendo che ad oggi sono maturati i termini di prescrizione del reato in contestazione e deducendo violazione di legge e/o vizio motivazionale in relazione all’affermazione di responsabilità sostenendo che sarebbero mendaci le dichiarazioni del testimone, che ha dichiarato di avere visto in tre occasioni l’odierno ricorrente cedere droga a tal COGNOME NOME e in punto di mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.
Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.
I motivi sopra richiamati sono manifestamente infondati, in quanto assolutamente privi di specificità in tutte le loro articolazioni e del tutto assertivi.
Gli stessi, in particolare, sono manifestamente infondati, in quanto si lamentano violazioni di norme processuali palesemente smentite dagli atti processuali e si prospettano enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità.
Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile.
Il ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione della corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto -e pertanto immune da vizi di legittimità.
I giudici del gravame del merito, hanno dato infatti conto degli elementi di prova in ordine alla responsabilità del prevenuto, ed in particolare hanno dato conto che, diversamente da quanto argomentato nell’atto di appello e ribadito acriticamente in questa sede, le s.i.t. rese da COGNOME NOME in data 24.8.2016 ed in atti acquisite sono estremamente precise. Egli infatti indicava le date nelle quali avvenivano le cessioni, il luogo (Cento, nei pressi del Centro SNAI), nelle ultime due occasioni anche l’orario (pomeridiano), il dialogo intercorso tra l’amico e lo spacciatore, il prezzo pagato dal primo e la descrizione fisica del secondo, che riconosceva con assoluta certezza nell’odierno imputato.
Come si evidenzia in sentenza non si vede, del restc, quale interesse il dichiarante nutrisse ad accusare falsamente l’appellante, persona che neppure conosceva. E peraltro neppure in questa sede il ricorrente indica elementi atti a supportare la natura calunniosa di quelle dichiarazioni.
Quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche per la Corte territoriale le stesse non sono concedibili perché non emerge alcun elemento positivo idoneo a giustificarle risultando, per contro, che il prevenuto era un venditore di sostanze stupefacenti abituale, come emerge dalle cessioni quasi quotidiane effettuate al predetto COGNOME; cedeva una droga pesante in quantità non di particolare
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rilievo, ma neppure minimali (10 grammi al prezzo di euro 700); non ha fornito alcun elemento utile alla ricostruzione dei fatti e non ha mai manifestato alcun segno di resipiscenza. E che in tale contesto, la situazione di marginalità sociale oltre a non essere in alcun modo provata non presenta particolare rilievo a fronte di condotte reiteratamente devianti.
Il provvedimento impugnato appare collocarsi nell’alveo del costante dictum di questa Corte di legittimità, che ha più volte chiarito che, ai fini dell’assolvimen dell’obbligo della motivazione in ordine ai diniego della concessione delle attenuanti generiche, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, m sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevant rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (così Sez. 3, 23055 del 23/4/2013, Banic e altro, Rv. 256172, fattispecie in cui la Corte ha ritenuto giustificato il diniego delle attenuanti generiche motivato con esclusivo riferimento agli specifici e reiterati precedenti dell’imputato, nonché al suo negativo comportamento processuale).
In caso di diniego, soprattutto dopo la specifica modifica dell’articolo 62bis c.p. operata con il d.l. 23.5.2008 n. 2002 convertito con modif. dalla I. 24.7.2008 n. 125 che ha sancito essere l’incensuratezza dell’imputato non più idonea da sola a giustificarne la concessione va ribadito che è assolutamente sufficiente, come avvenuto nel caso che ci occupa, che il giudice si limiti a dare conto in motivazione di avere ritenuto l’assenza di elementi o circostanze positive a tale fine (cfr. e multis Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, COGNOME, Rv. 283489 – 01; Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, COGNOME ed altri, Rv. 260610 – 01; conf. Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, COGNOME, Rv. 270986 – 01;)
Infine, manifestamente infondato è il proposto motivo sulla prescrizione che, ai sensi degli artt. 157 e 161 cod. pen., avrebbe visto il suo termine massimo spirare il 13/2/2024. E che, dunque, all’atto della pronuncia della sentenza impugnata, non era decorso.
Né può porsi in questa sede la questione della declaratoria della prescrizione maturata dopo la sentenza d’appello, in considerazione della manifesta infondatezza del ricorso.
La giurisprudenza di questa Corte Suprema ha, infatti, più volte ribadito che l’inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norm dell’art. 129 cod. proc. pen (così Sez. Un. n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv. 217266 relativamente ad un caso in cui la prescrizione del reato era maturata
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9210/2024 GLYPH R.G. successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso; conformi, Sez. Un., n. 23428 del 2/3/2005, Bracale, Rv. 231164, e Sez. Un. n. 19601 del 28/2/2008,
COGNOME, Rv. 239400; in ultimo Sez. 2, n. 28848 del 8/5/2013, COGNOME, rv. 256463).
Essendo il ricorso inammizsibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 17/09/2024