Inammissibilità ricorso Cassazione: quando la ripetizione dei motivi blocca il giudizio
L’inammissibilità ricorso Cassazione rappresenta uno dei principali filtri processuali volti a garantire che il giudizio di legittimità si concentri su critiche concrete e specifiche. Recentemente, la Suprema Corte ha ribadito un principio fondamentale: non è sufficiente presentare un ricorso per ottenere un nuovo esame, ma è necessario che l’atto impugni direttamente le motivazioni del giudice di merito con argomenti nuovi e pertinenti.
Il caso di contraffazione e il ricorso ripetitivo
La vicenda trae origine dalla condanna di un imputato per il reato di contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi, previsto dall’articolo 473 del codice penale. L’imputato, dopo la conferma della condanna in secondo grado, ha proposto ricorso dinanzi alla Corte di Cassazione lamentando violazione di legge e vizi di motivazione.
Tuttavia, l’analisi dei magistrati di legittimità ha evidenziato una criticità strutturale nell’atto difensivo: il ricorso non faceva altro che riprodurre fedelmente quanto già dedotto in appello. Questa tecnica redazionale, definita “pedissequa reiterazione”, impedisce alla Cassazione di svolgere la sua funzione, poiché non viene offerta una vera critica alla sentenza della Corte d’Appello.
Inammissibilità ricorso Cassazione per motivi apparenti
Un motivo di ricorso si definisce “apparente” quando, pur essendo formalmente presente, non assolve alla sua funzione tipica. Nel caso in esame, l’omissione di una critica argomentata ha portato i giudici a ritenere il motivo non specifico. La giurisprudenza è costante nel ritenere che la mancanza di specificità estrinseca (ovvero il confronto dialettico con la decisione impugnata) determini inevitabilmente l’inammissibilità ricorso Cassazione.
Inoltre, la difesa aveva depositato una memoria aggiuntiva introducendo doglianze sulle circostanze attenuanti generiche. Anche questo tentativo è stato respinto: i motivi aggiunti devono essere collegati ai motivi principali e non possono introdurre questioni del tutto nuove in una fase così avanzata del procedimento.
Le motivazioni
Le motivazioni della Corte si fondano sul rigore formale richiesto per l’accesso al giudizio di legittimità. I giudici hanno chiarito che il ricorso per Cassazione non può essere utilizzato come un “terzo grado di merito” in cui riproporre le stesse tesi già bocciate. La funzione della Corte è verificare la correttezza giuridica della sentenza impugnata; se il ricorrente non indica precisamente dove il giudice d’appello ha sbagliato nel rispondere alle sue precedenti obiezioni, il ricorso è nullo. La reiterazione dei motivi d’appello senza un confronto critico con la sentenza impugnata rende l’impugnazione del tutto generica e, dunque, inammissibile.
Le conclusioni
Le conclusioni del provvedimento sanciscono la definitiva chiusura del caso con pesanti oneri per il ricorrente. Oltre alla dichiarazione di inammissibilità, che rende la condanna definitiva, l’imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali. In aggiunta, in conformità con l’articolo 616 del codice di procedura penale, è stata inflitta una sanzione pecuniaria di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, punendo così la proposizione di un ricorso manifestamente infondato e privo dei requisiti minimi di legge.
Cosa succede se il ricorso in Cassazione ripete solo i motivi dell’appello?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile per difetto di specificità, in quanto non assolve alla funzione di critica argomentata verso la sentenza impugnata.
Quali sono le sanzioni pecuniarie in caso di ricorso inammissibile?
Il ricorrente è tenuto al pagamento delle spese del procedimento e, solitamente, di una somma tra i mille e i seimila euro in favore della Cassa delle ammende.
Si possono aggiungere nuovi motivi di ricorso con una memoria successiva?
No, i motivi aggiunti sono ammissibili solo se presentano un nesso di dipendenza o connessione con i motivi originariamente enunciati nel ricorso.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6383 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6383 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 24/01/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti il ricorso e la memoria di NOME COGNOME,
Ritenuto che l’unico motivo di ricorso, che contesta violazione di legge nonché la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per il reato di cui all’art. 473 cod. pen., non è consentito perché pedissequamente reiterativo di quanto già dedotto in appello e puntualmente confutato dalla corte di merito, dovendosi pertanto considerare il motivo non specifico ma soltanto apparente, in quanto omette di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
considerato che l’inammissibilità del ricorso condanna alla stessa sorte anche la memoria inviata, che peraltro non conteneva argomenti meritevoli di miglior considerazione, oltre ad un motivo sulle circostanze attenuanti generiche, ex se inammissibile, in quanto scollegato dal motivo originario;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 16 dicembre 2025.