Inammissibilità Ricorso Cassazione: Quando i Motivi d’Appello Contano
L’esito di un processo penale può dipendere non solo dalla fondatezza delle proprie ragioni, ma anche dal modo e dal momento in cui queste vengono presentate. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio di come l’omissione di un motivo nel giudizio d’appello possa portare a una dichiarazione di inammissibilità del ricorso in Cassazione, chiudendo di fatto ogni possibilità di revisione. Analizziamo insieme questo caso per comprendere le logiche procedurali che governano il giudizio di legittimità.
I Fatti del Caso: Un Appello per Tentato Furto
Il caso trae origine da un ricorso presentato alla Suprema Corte da un individuo condannato in secondo grado dalla Corte d’Appello di Firenze per il reato di tentato furto, previsto dagli articoli 56 e 624 del codice penale. La difesa dell’imputato aveva articolato il ricorso su tre distinti motivi:
1. La mancata applicazione dell’art. 131-bis c.p., ovvero la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto.
2. Il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
3. L’eccessività della pena inflitta.
La Corte di Cassazione, tuttavia, non è entrata nel merito di nessuna di queste questioni, dichiarando il ricorso interamente inammissibile.
L’Analisi della Suprema Corte: i motivi dell’inammissibilità del ricorso in Cassazione
La decisione della Corte si fonda su principi consolidati sia del diritto penale sostanziale che, soprattutto, della procedura penale. Vediamo nel dettaglio come ogni motivo del ricorrente è stato respinto.
Il Primo Motivo: L’Eccezione Tardiva sulla Particolare Tenuità del Fatto
La doglianza più significativa, relativa alla mancata applicazione dell’art. 131-bis c.p., è stata dichiarata inammissibile per una ragione puramente procedurale. La Corte ha rilevato che questa specifica censura non era stata sollevata nei motivi d’appello. L’art. 606, comma 3, del codice di procedura penale stabilisce infatti che le questioni non dedotte nei motivi di appello non possono essere fatte valere per la prima volta in sede di legittimità. Si tratta di una preclusione processuale volta a garantire l’ordine e la progressione del giudizio, impedendo che vengano introdotte nuove tematiche in Cassazione.
Il Secondo Motivo: La Discrezionalità sulle Attenuanti Generiche
Anche il secondo motivo, riguardante il diniego delle attenuanti generiche, è stato giudicato inammissibile e manifestamente infondato. La Corte ha ricordato che la concessione o meno delle attenuanti generiche rientra nel potere discrezionale del giudice di merito. Secondo un principio giurisprudenziale consolidato, il giudice non è tenuto a prendere in considerazione ogni singolo elemento favorevole o sfavorevole; è sufficiente che motivi la sua decisione basandosi sugli elementi ritenuti decisivi. Nel caso di specie, la Corte d’Appello aveva fornito un’ampia motivazione sui fattori negativi che la inducevano a negare il beneficio, rendendo la sua valutazione incensurabile in sede di legittimità.
Il Terzo Motivo: La Valutazione sull’Eccessività della Pena
Infine, la lamentela sull’eccessività della pena ha subito la stessa sorte. La graduazione della pena, così come la valutazione degli aumenti e delle diminuzioni per le circostanze aggravanti e attenuanti, è espressione della discrezionalità del giudice di merito. Tale potere deve essere esercitato nel rispetto dei principi sanciti dagli artt. 132 e 133 c.p. (gravità del reato e capacità a delinquere del reo). La Cassazione può intervenire solo in caso di motivazione assente, illogica o contraddittoria. Poiché nel caso esaminato la Corte d’Appello aveva adeguatamente giustificato la propria decisione sanzionatoria, anche questo motivo è stato ritenuto infondato.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione dell’ordinanza si concentra sulla natura e sui limiti del giudizio di legittimità. La Corte di Cassazione non è un terzo grado di giudizio nel quale si possono riesaminare i fatti, ma un organo che vigila sulla corretta applicazione della legge (ius constitutionis) e sull’uniforme interpretazione della stessa (ius nomophylachiae). Di conseguenza, i motivi di ricorso devono denunciare vizi di legge o vizi logici della motivazione, non mirare a ottenere una nuova e diversa valutazione del merito. La decisione ribadisce con forza che il perimetro del giudizio di Cassazione è definito dai motivi presentati in appello e che la valutazione di elementi discrezionali come le attenuanti e la pena è, salvo casi di palese irragionevolezza, di esclusiva competenza dei giudici di merito.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame offre una lezione fondamentale: la strategia difensiva deve essere completa e lungimirante sin dai primi gradi di giudizio. Tralasciare un motivo di doglianza in appello significa, nella maggior parte dei casi, perdere definitivamente la possibilità di farlo valere in Cassazione. Questa pronuncia conferma che il ricorso per Cassazione è uno strumento tecnico con limiti precisi, il cui successo dipende da una rigorosa aderenza alle norme procedurali e dalla capacità di individuare reali vizi di legittimità, piuttosto che contestare il merito delle decisioni precedenti. Per l’imputato, ciò si è tradotto non solo nella conferma della condanna, ma anche nel pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Si può chiedere l’applicazione della particolare tenuità del fatto per la prima volta in Cassazione?
No, la Corte ha stabilito che tale motivo è inammissibile se non è stato precedentemente dedotto come motivo di appello, come prescritto dall’art. 606, comma 3, del codice di procedura penale.
Il giudice deve motivare il diniego delle attenuanti generiche analizzando ogni singolo elemento a favore dell’imputato?
No, secondo la Corte è sufficiente che il giudice faccia riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti per negare le attenuanti, anche se ciò comporta il superamento implicito di altri elementi favorevoli.
È possibile contestare in Cassazione la quantità della pena ritenuta eccessiva?
Generalmente no. La graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito. Il ricorso in Cassazione su questo punto è consentito solo se la motivazione del giudice è manifestamente illogica o contraddittoria, cosa che in questo caso non è stata riscontrata.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 31360 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31360 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/04/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Rilevato che NOME ricorre avverso la sentenza della Corte d’Appello di Firenze che ne confermava la responsabilità penale per il delitto di cui agli artt. 56 e 624 cod. pen.;
Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta la mancata applicazione dell’art. 131-bis cod. pen., non è consentito in sede di legittimità perché la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall’art. 606, comma 3, cod. proc. pen., come si evince anche dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata (si veda pag. 2);
Considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale si censura la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 3 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisi comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione. Il provvedimento impugnato ha reso ampia motivazione sui fattori negativi considerati;
Considerato che il terzo motivo di ricorso, con il quale si lamenta l’eccessività della pena, non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l’indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che nella specie l’onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pag. 3 della sentenza impugnata);
g Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 10 aprile 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente