Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 9998 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9998 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a MONZA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/03/2023 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME, ritenuto che il primo motivo, con cui si lamenta la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione agli artt, 187, 192 cod. proc. pen. ed in relazione agli artt. 648 e 712 cod. pen., è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
rilevato che il secondo motivo, con cui si lamenta la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all’erronea indicazione del tempus commissi delicti e conseguentemente, per non avere dichiarato il reato estinto per prescrizione; nonché per avere applicato la recidiva reiterata, è manifestamente infondato per avere il giudice del merito fatto corretta applicazione (si veda, in particolare, pa 6) dei principi della giurisprudenza di legittimità secondo cui la valutazione de giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull’arco temporale in cui questi risultano consumati, essendo egli tenuto ad esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all’art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto si procede e le precedenti condanne, verificando se ed in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato sub iudice;
che, la recidiva reiterata, in quanto circostanza aggravante ad effetto speciale, incide sia sul calcolo del termine prescrizionale minimo del reato, ex art. 157, comma secondo, cod. pen., sia, in presenza di atti interruttivi, su quello del termine massimo, ex art. 161, comma secondo, cod. pen. (Sez. 4, n. 44610 del 21/09/2023, Bisiccè, Rv. 285267-01) sicché il reato non è estinto per prescrizione;
che, invero, il termine di prescrizione si individua il 07/04/2026 e, peraltro nemmeno individuando il tempus commissi delicti nella data indicata dal ricorrente potrebbe dirsi prescritto;
considerato che il terzo motivo, con il quale si lamenta la mancata applicazione di una pena sostitutiva della pena detentiva, non è deducibile posto che il difetto di motivazione della sentenza di appello in ordine a motivi generici, proposti in concorso con altri motivi specifici, non può formare oggetto
di ricorso per Cassazione, GLYPH poiché GLYPH i motivi generici restano GLYPH viziati GLYPH da inammissibilità originaria anche quando la decisione del giudice dell’impugnazione non pronuncia in concreto tale sanzione (Sez. 3, n. 10709 del 25/11/2014, Rv. 262700);
osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 23 gennaio 2024
GLYPH
Il Consigli e estensore
Il Presidente