Inammissibilità Ricorso Cassazione: Quando la Specificità dei Motivi è Decisiva
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione penale ribadisce un principio fondamentale per chiunque intenda impugnare una sentenza di condanna: la specificità dei motivi. L’analisi del provvedimento offre spunti cruciali per comprendere i limiti del giudizio di legittimità e le ragioni che portano a una dichiarazione di inammissibilità ricorso Cassazione, una decisione che impedisce l’esame del merito della questione.
I Fatti del Caso
Il caso in esame riguarda un ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello. I motivi principali del ricorso si concentravano su due aspetti: la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’art. 131-bis del codice penale, e la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche in misura prevalente rispetto alle aggravanti.
L’imputato lamentava, in sostanza, un’errata valutazione da parte dei giudici di merito, sostenendo che la sua condotta fosse di lieve entità e che meritasse un trattamento sanzionatorio più mite. Tuttavia, la sua impugnazione non ha superato il vaglio preliminare della Suprema Corte.
La Decisione della Corte di Cassazione
Con una decisione netta, la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa pronuncia significa che i giudici non sono entrati nel vivo delle questioni sollevate dal ricorrente, ma si sono fermati a un livello precedente, riscontrando difetti procedurali che hanno precluso ogni ulteriore discussione. Di conseguenza, la condanna dell’imputato è diventata definitiva, con l’aggiunta del pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: Analisi sull’inammissibilità ricorso Cassazione
Le motivazioni della Corte sono il cuore della decisione e offrono una chiara lezione sulla tecnica di redazione dei ricorsi. I giudici hanno bocciato l’impugnazione per due ragioni fondamentali.
### L’Aspecificità del Motivo sull’Art. 131-bis c.p.
Per quanto riguarda la richiesta di applicazione della non punibilità per particolare tenuità del fatto, la Corte ha rilevato una totale “aspecificità” del motivo. Il ricorrente, infatti, non si era confrontato criticamente con la motivazione della sentenza d’appello. I giudici di secondo grado avevano escluso l’applicazione dell’art. 131-bis sulla base della “significativa gravità della condotta”. Il ricorso si limitava a riproporre la propria tesi senza smontare, punto per punto, il ragionamento della Corte d’Appello. In sede di legittimità, non è sufficiente dissentire; è necessario dimostrare l’illogicità o la contraddittorietà della motivazione impugnata.
### La Ripetitività del Motivo sulle Attenuanti Generiche
Anche il secondo motivo, relativo al bilanciamento delle circostanze, è stato giudicato inammissibile. La Corte ha osservato che si trattava di una mera riproduzione di censure già adeguatamente valutate e respinte dal giudice di merito. La Suprema Corte ha ricordato un principio consolidato, anche a Sezioni Unite: la valutazione e il bilanciamento delle circostanze costituiscono un giudizio discrezionale del giudice di merito, che sfugge al sindacato di legittimità se non è frutto di arbitrio o di un ragionamento palesemente illogico. Nel caso specifico, la scelta della Corte d’Appello di considerare le attenuanti equivalenti alle aggravanti per assicurare una pena adeguata è stata ritenuta sufficientemente motivata e, pertanto, non censurabile.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza è un monito importante: il ricorso per cassazione non è un terzo grado di giudizio dove ridiscutere i fatti. È un controllo sulla corretta applicazione della legge e sulla logicità della motivazione. Per evitare una pronuncia di inammissibilità ricorso Cassazione, è indispensabile che l’atto di impugnazione sia redatto con la massima precisione, affrontando specificamente le argomentazioni della sentenza impugnata e mettendo in luce vizi concreti e non semplici divergenze di valutazione. Un ricorso generico o ripetitivo non solo è destinato al fallimento, ma comporta anche ulteriori oneri economici per il ricorrente.
Per quali motivi un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Sulla base di questa ordinanza, un ricorso è inammissibile se è ‘aspecifico’, cioè non si confronta criticamente con le ragioni specifiche della sentenza impugnata, oppure se è ‘riproduttivo’, limitandosi a ripetere argomenti già esaminati e motivatamente respinti dal giudice di merito.
La Corte di Cassazione può riesaminare la valutazione del giudice sulla gravità di un reato ai fini dell’art. 131-bis c.p.?
No, la Corte di Cassazione non riesamina nel merito la gravità del fatto. Il suo compito è verificare la logicità e la coerenza della motivazione del giudice di grado inferiore. Se la sentenza impugnata ha spiegato in modo adeguato perché la condotta è di ‘significativa gravità’, la Cassazione non può sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito.
Il giudizio di bilanciamento tra circostanze attenuanti e aggravanti è sempre sindacabile in Cassazione?
No. Tale giudizio rientra nella valutazione discrezionale del giudice di merito e non è sindacabile in sede di legittimità, a meno che non sia il risultato di puro arbitrio o di un ragionamento manifestamente illogico e sia sorretto da una motivazione sufficiente.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1640 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1640 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 18/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a MILANO il 10/10/1982
avverso la sentenza del 07/03/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminati i motivi di ricorso;
Ritenuto che Russo, in relazione all’art. 385 cod. pen., deduce il vizio di motivazione con riferimento alla mancata concessione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. Considerato che il motivo è inammissibile per aspecificità, in quanto il ricorrente non si è confrontato criticamente con la motivazione della sentenza impugnata che ha rilevato il carattere ostativo della significativa gravità della condotta di reato accertata.
Osservato che il motivo sulla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza è anch’esso riproduttivo di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito.
Le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell’equivalenza si sia limitata a ritenerla la p idonea a realizzare l’adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, COGNOME Rv. 245931).
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18 settembre 2023
Il Consiglre estensore