Inammissibilità ricorso cassazione: quando i motivi sono ripetitivi
L’inammissibilità ricorso cassazione rappresenta uno degli esiti più frequenti nei giudizi di legittimità, specialmente quando l’impugnazione non introduce elementi critici nuovi rispetto a quanto già ampiamente discusso nei gradi di merito. Una recente ordinanza della Suprema Corte chiarisce i confini tra la critica legittima e la mera riproduzione di argomenti già disattesi.
I fatti
Il caso trae origine dalla condanna di un soggetto per la detenzione illecita di sostanze. Il ricorrente aveva impugnato la sentenza della Corte di Appello, sostenendo che la detenzione non avesse finalità illecite e richiedendo l’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. La difesa aveva presentato memorie aggiuntive per sostenere l’ammissibilità dei motivi, cercando di evidenziare una presunta carenza motivazionale dei giudici di merito.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici di legittimità hanno rilevato che le doglianze presentate erano meramente riproduttive di profili di censura già vagliati e correttamente disattesi dalla Corte di Appello. La Suprema Corte ha sottolineato che il ricorso per cassazione non può trasformarsi in un terzo grado di merito, ma deve limitarsi a contestare violazioni di legge o vizi logici della motivazione.
Le motivazioni
Le motivazioni della Corte si concentrano su due pilastri fondamentali. In primo luogo, la finalizzazione illecita della sostanza detenuta è stata accertata con un ragionamento lineare e puntuale da parte dei giudici di merito, rendendo insindacabile tale valutazione in sede di legittimità. In secondo luogo, l’inammissibilità ricorso cassazione è derivata dalla corretta esclusione dell’art. 131 bis c.p. (particolare tenuità del fatto). La Corte ha stabilito che il disvalore della condotta non poteva essere considerato minimo, tenuto conto del dato ponderale della sostanza detenuta e della genericità dei rilievi difensivi esposti in appello. La motivazione del giudice di merito è stata dunque ritenuta sintetica ma compiuta.
Le conclusioni
In conclusione, il ricorso è stato rigettato con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Oltre a ciò, in applicazione dell’art. 616 c.p.p., è stata irrogata una sanzione pecuniaria di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende. Questo provvedimento ribadisce che l’accesso alla Suprema Corte richiede motivi specifici e non la semplice riproposizione di tesi difensive già bocciate, specialmente quando la gravità del fatto esclude benefici di legge legati alla tenuità della condotta.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Il ricorso è inammissibile se i motivi presentati si limitano a riprodurre le stesse critiche già esaminate e respinte nei precedenti gradi di giudizio, senza indicare nuovi vizi di legittimità.
Quando viene negata la particolare tenuità del fatto?
La causa di non punibilità viene esclusa quando il giudice ritiene che il disvalore della condotta non sia minimo, valutando elementi come il quantitativo della sostanza o le modalità dell’azione.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
Oltre al rigetto dell’impugnazione, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e di una somma pecuniaria alla Cassa delle Ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 768 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 768 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 04/11/2022
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a SANT’AGATA DI MILITELLO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/02/2020 della CORTE APPELLO di MESSINA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letto H ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e la memoria difensiva trasmessa nell’interesse del ricorrente ad ulteriore sostegno della ammissibilità dei motivi;
che il ricorso è inammissibile perché riposa su motivi non consentiti dalla legge in di legittimità, in quanto meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vqHati e disattesi con corretti argomenti giuridici e con un motivare iineare e puntuale dal :(:):(.2 di merito con riguardo alla finalizzazione illecita della sostanza detenuta dal prevenuto vedano !e considerazioni spese dall’ultimo capoverso di pagina 2 ) e in relazione alla non auplicabilita della causa di non punibilità di cui all’art. 131 bis cod. poc. pen. ( esclusa f sintetico ma compiuto riferimento al disvalore non minimo della condotta in ragione del dato , ;(3 sostanza cl·tenLita, da rieenersi adeguato in ragione della estrema denericità m:cta su terna dal rilievo difensivo esposto in appello)
rilevate che aillinammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui &l’art. 616 cod. nen.
7 ), Hara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese (: , 1 – oce , ;a’i e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 4 novembre 2022.