Sentenza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 18921 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 7 Num. 18921 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 10/04/2025
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME (CUI CODICE_FISCALE) nato a MONTEPARANO il 16/03/1966 COGNOME nato a MONTEPARANO il 12/04/1974 COGNOME nato a TARANTO il 28/09/1997
avverso la sentenza del 08/10/2024 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti i ricorsi di NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME;
letta la memoria depositata e corredata da remissione di querela della persona offesa;
ritenuto che il primo e comune motivo dei ricorsi, che deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all’affermazione di responsabilità per il reato di rapina (procedibile di ufficio), non è consentito poiché non risulta connotato dai requisiti, richiesti a pena di inammissibilità del ricorso, dall’ art. 591, comma lett. c), cod. proc. pen., essendo fondato su profili di censura che si risolvono nell reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte d merito, dovendosi gli stessi considerare non caratterizzati da un effettivo confronto con le ragioni poste a base della decisione, e dunque non specifici ma soltanto apparenti, omettendo di assolvere la tipica funzione di una concreta critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (si vedano le pagg. 9-13 della sentenza impugnata, che contengono il giudizio di attendibilità della persona offesa, unito alla presenza di riscontri ed alle contraddittorie dichiarazioni deg imputati);
considerato che il secondo comune motivo dei ricorsi, che contesta la sussistenza dell’aggravante della rapina non risulta conforme al contenuto dell’atto di appello, dove non era stata posta alcuna questione specifica sul punto, avendo, peraltro, la sentenza rilevato la presenza di più persone riunite al cospetto della vittima;
che í motivi comuni inerenti al giudizio di bilanciamento tra circostanze eterogenee ed alla mancata applicazione della attenuante di cui all’art. 62, primo comma, n. 4 cod.pen. non si confrontano con le motivazioni spese dalla sentenza impugnata ai fgg. 14 e 15 risultando generici anche in relazione al fatto che si tratta di un reato plurioffensivo;
che la stessa genericità si riscontra nel ricorso in favore di COGNOME COGNOME a proposito della mancata concessione dell’attenuante di cui all’art. 114 cod.pen., avendo la Corte motivato sul punto con giudizio di merito non rivedibile in questa sede (cfr. fg. 15 della sentenza impugnata);
che la remissione della querela della persona offesa, allegata alla memoria depositata e non contenente alcuna clausola sulle spese, ha effetto estintivo dei reati, procedibili solo attraverso di essa, di lesione personale e danneggiamento, in relazione ai quali è stata inflitta ai ricorrenti la pena in continuazione di mesi di reclusione ed euro 300 di multa complessivi, che deve essere eliminata attraverso l’annullamento senza rinvio della sentenza sui predetti capi;
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente ai reati di lesione personale e danneggiamento perché estinti per remissione di querela ed elimina
la relativa pena di mesi sei di reclusione ed euro 300,00 di multa.
Dichiara inammissibili i ricorsi nel resto e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così deciso, il 10 aprile 2025.