Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 41699 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 41699 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 01/03/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Ritenuto che i primi due motivi di ricorso, che contestano la correttezza della motiv posta a base della dichiarazione di responsabilità, rispettivamente per la rapina e per privata, denunciandone la illogicità sulla base della diversa lettura dei dati proc diverso giudizio di attendibilità della persona offesa, risultano meramente reiterativi non consentiti dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione n sovrapporre la propria valutazione delle risultanze istruttorie a quella compiuta nei gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione un raffronto tra l’apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri ragionamento mutuati dall’esterno (tra le altre, Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, J 216260);
che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le suo convincimento sulla base della complessiva piattaforma probatoria (si vedano, in par pag. 3-5) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichi responsabilità e della sussistenza dei suddetti reati;
Ritenuto che il terzo motivo invoca l’applicazione degli artt. 114-116 e 62-bis cod. pen., ma non si confronta minimamente con le congrue considerazioni in punto di fatto e di diri Corte di appello in tema di impossibilità di riconoscere la minima importanza della partec l’ipotizzata aberratio ictus e le attenuanti generiche;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condann ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in fa Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna COGNOME ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 26 settembre 2023.