Inammissibilità ricorso cassazione: quando i motivi sono ripetitivi
L’inammissibilità ricorso cassazione rappresenta uno dei filtri principali nel sistema giudiziario italiano, volto a garantire che la Suprema Corte si occupi esclusivamente di questioni di diritto e non di una terza valutazione dei fatti. Nel caso in esame, due imputati hanno tentato di impugnare una sentenza di condanna per reati legati agli stupefacenti, ma il loro ricorso è stato rigettato per ragioni procedurali e sostanziali.
Il contesto della vicenda giudiziaria
Gli imputati erano stati condannati in primo grado per violazione dell’Art. 73 del d.P.R. 309/1990. La Corte d’Appello aveva successivamente riformato parzialmente la sentenza, rideterminando la pena e revocando alcune sanzioni accessorie, ma confermando l’impianto accusatorio principale. La difesa ha quindi proposto ricorso in Cassazione, puntando sulla presunta mancanza di prove per il concorso nel reato e sul mancato riconoscimento della lieve entità del fatto.
Inammissibilità ricorso cassazione e limiti del giudizio
La Suprema Corte ha chiarito che il ricorso è inammissibile quando si limita a reiterare questioni già vagliate e risolte correttamente nei gradi di merito. La funzione della Cassazione non è quella di rifare il processo, ma di verificare la correttezza logico-giuridica della decisione impugnata. Quando i ricorrenti sollecitano una “rivalutazione di elementi di fatto”, escono dal perimetro consentito dalla legge.
La questione della lieve entità
Uno dei punti cardine del ricorso riguardava l’applicazione del comma 5 dell’art. 73, relativo alla lieve entità del fatto. Tuttavia, la Corte distrettuale aveva già fornito una motivazione analitica e coerente sulle ragioni del diniego. La riproposizione di tale doglianza in sede di legittimità, senza evidenziare vizi logici manifesti, conduce inevitabilmente alla declaratoria di inammissibilità.
Le motivazioni
La decisione della Suprema Corte si fonda sul rilievo che i motivi di ricorso erano generici e meramente riproduttivi delle tesi difensive già esposte in appello. I giudici di legittimità hanno osservato come la Corte territoriale avesse già risposto in modo esaustivo a ogni contestazione, spiegando le ragioni della colpevolezza e l’esclusione delle attenuanti richieste. Il tentativo dei ricorrenti di indurre la Cassazione a una nuova lettura delle prove è stato giudicato incompatibile con la natura del giudizio di legittimità, rendendo i ricorsi manifestamente infondati.
Le conclusioni
Il giudizio si è concluso con la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi e la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Inoltre, in linea con la normativa vigente, ciascun ricorrente è stato condannato al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende. Questa pronuncia ribadisce che l’inammissibilità ricorso cassazione è la sanzione processuale per chi tenta di trasformare la Suprema Corte in un giudice di merito, ignorando i rigorosi limiti imposti dal codice di procedura penale.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Il ricorso è inammissibile se i motivi sono generici, manifestamente infondati o se ripropongono questioni di fatto già risolte nei gradi precedenti senza evidenziare errori di legge.
Cosa succede se si richiede alla Cassazione di valutare nuovamente le prove?
La richiesta viene rigettata poiché la Cassazione è un giudice di legittimità e non può riesaminare il merito dei fatti o le prove, ma solo la correttezza della motivazione e l’applicazione della legge.
Quali sono i costi legati a un ricorso dichiarato inammissibile?
Oltre alle spese legali e processuali, il ricorrente è solitamente condannato a versare una sanzione pecuniaria alla Cassa delle Ammende, che può variare in base alla gravità dell’inammissibilità.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 43925 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 43925 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 13/10/2023
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a POZZUOLI il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a POZZUOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/01/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
premesso che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Napoli riformava parzialmente, rideterminando la pena e revocando una pena accessoria, e confermava nel resto la pronuncia di primo grado con la quale NOME COGNOME e NOME COGNOME erano stati condannati in relazione al reato di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990;
che avverso tale sentenza hanno presentato ricorsi gli imputati deducendo violazioni di legge e vizi di motivazione in ordine alla valutazione delle prove, all’affermazione della colpevolezza della COGNOME a titolo di c:oncorso, nonché al mancato riconoscimento della ipotesi attenuata del comma 5 del citato art. 73;
ritenuto che i ricorsi siano inammissibili in quanto i prevenuti hanno reiterato questioni già vagliate nella sentenza impugnata con la quale la Corte distrettuale aveva analiticamente illustrato le ragioni delle proprie scelte (v. pagg. 2-3 provv. impugn.), che gli imputati hanno cercato di rimettere in discussione con una mera sollecitazione alla rivalutazione di elementi di fatto;
che dalla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e ciascuno al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13/10/2023