Inammissibilità ricorso Cassazione: quando il ricorso è un rischio
L’inammissibilità ricorso Cassazione rappresenta un esito frequente quando l’impugnazione non rispetta i rigidi confini del giudizio di legittimità. Spesso si tende a confondere la Cassazione con un terzo grado di giudizio in cui ridiscutere i fatti, ma la legge stabilisce criteri molto severi per l’accesso alla Suprema Corte.
Il caso oggetto di esame
La vicenda trae origine dalla condanna di un imputato per il delitto di lesioni personali e per la contravvenzione relativa al porto di armi od oggetti atti ad offendere, secondo quanto previsto dalla Legge 110/1975. Dopo la conferma della condanna in Corte d’Appello, la difesa ha proposto ricorso in Cassazione lamentando una errata qualificazione giuridica dei fatti e contestando l’attendibilità delle testimonianze raccolte durante il processo.
Inammissibilità ricorso Cassazione per motivi di fatto
Il primo punto critico analizzato dai giudici riguarda la natura delle doglianze. Il ricorrente ha cercato di sottoporre nuovamente al vaglio dei giudici la ricostruzione dei fatti e la valutazione delle prove testimoniali. Tuttavia, in sede di legittimità, non è consentito richiedere una nuova valutazione del merito della vicenda. La Cassazione non può sostituirsi ai giudici di merito nella lettura delle prove, ma può solo verificare se la motivazione fornita sia logica e coerente con il diritto.
Inammissibilità ricorso Cassazione e mancanza di specificità
Un altro elemento determinante per la decisione è stata la mancanza di specificità dei motivi. Il ricorso si limitava a riproporre pedissequamente le stesse argomentazioni già presentate in appello, senza confrontarsi realmente con le risposte fornite dai giudici di secondo grado. Quando un ricorso omette di assolvere alla funzione di critica argomentata verso la sentenza impugnata, viene considerato non specifico e, di conseguenza, inammissibile.
Le motivazioni
La Suprema Corte ha fondato la propria decisione sul rilievo che i motivi di ricorso fossero “apparenti”. Questo significa che, pur essendo presentati come violazioni di legge o vizi di motivazione, in realtà miravano a una rivalutazione dei fatti preclusa in Cassazione. Inoltre, la reiterazione di doglianze già ampiamente disattese nei gradi precedenti senza l’apporto di nuovi elementi critici rende il ricorso privo della necessaria specificità richiesta dal codice di procedura penale.
Le conclusioni
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Oltre a ciò, la Corte ha applicato una sanzione pecuniaria di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende, sottolineando come la presentazione di ricorsi manifestamente infondati o generici comporti un onere economico aggiuntivo per il ricorrente. Questa decisione ribadisce che l’accesso alla Cassazione richiede una tecnica redazionale rigorosa e una strategia legale focalizzata esclusivamente su questioni di diritto.
Cosa accade se il ricorso in Cassazione ripropone gli stessi motivi dell’appello?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile per difetto di specificità, poiché non offre una critica puntuale alle motivazioni della sentenza di secondo grado.
Si possono contestare le testimonianze davanti alla Corte di Cassazione?
No, la valutazione dell’attendibilità dei testimoni è una questione di fatto riservata ai giudici di merito e non può essere ridiscussa in sede di legittimità.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
Il ricorrente è tenuto al pagamento delle spese del procedimento e solitamente viene condannato a versare una somma tra i mille e i tremila euro alla Cassa delle Ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 51123 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 51123 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NARDO’ il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/02/2023 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che l’imputato NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Torino ha confermato, per l’odierno ricorrente, la sentenza del Tribunale di Torino condanna per il delitto di lesioni e per la contravvenzione di cui all’art. 4 commi 1 e 110/75;
Rilevato che il primo motivo del ricorso – con cui il ricorrente denunzia violazione legge in relazione alla qualificazione giuridica del fatto- ed il secondo motivo del ricorsocui il ricorrente lamenta vizio di motivazione in relazione alle dichiarazioni della persona of e del teste- non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché costituiti da m doglianze in punto di fatto e sono indeducibili perché fondati su motivi che si risolvono nel pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte merito(cfr. pag. 8 della sentenza impugnata), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una criti argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 6 dicembre 2023.