Inammissibilità ricorso Cassazione: i limiti del controllo di legittimità
L’inammissibilità ricorso Cassazione rappresenta uno dei temi più caldi per chi affronta l’ultimo grado di giudizio. Spesso si commette l’errore di considerare la Suprema Corte come un terzo grado di merito, dove poter ridiscutere i fatti. Tuttavia, la funzione della Cassazione è radicalmente diversa e rigorosamente limitata dalla legge.
Il caso: la contestazione della responsabilità penale
La vicenda trae origine dal ricorso presentato da un imputato contro una sentenza della Corte d’Appello che ne confermava la responsabilità penale. Il ricorrente lamentava un vizio di motivazione, sostenendo che la ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito fosse errata e che il materiale probatorio fosse stato interpretato in modo non corretto.
La reiterazione dei motivi di appello
Un punto cruciale analizzato dalla Corte riguarda la natura dei motivi presentati. Il ricorso è stato giudicato aspecifico perché riproduceva sostanzialmente le stesse lamentele già espresse durante il processo d’appello. Quando un ricorrente non si confronta direttamente con le risposte fornite dai giudici di secondo grado, il ricorso perde la sua efficacia giuridica.
Perché scatta l’inammissibilità ricorso Cassazione
L’inammissibilità ricorso Cassazione è stata dichiarata perché il ricorrente ha invocato una rilettura degli elementi probatori. Questo tipo di richiesta è estranea al sindacato di legittimità. La Cassazione non può diventare un “giudice del contenuto della prova”, ovvero non può decidere se una prova sia più o meno attendibile rispetto a un’altra.
Il controllo sulla logicità della motivazione
Il compito della Corte regolatrice è esclusivamente l’apprezzamento della logicità della motivazione. In altre parole, gli Ermellini verificano se il ragionamento del giudice di merito sia coerente, privo di contraddizioni manifeste e rispettoso delle regole della logica, ma non possono sostituire la propria valutazione dei fatti a quella del giudice precedente.
Le motivazioni
Le motivazioni del provvedimento si fondano sulla natura stessa del ricorso per cassazione. La Corte ha rilevato che il ricorrente ha tentato di sollecitare una valutazione dei fatti a lui più gradita, ignorando il percorso argomentativo con cui la Corte territoriale aveva già confutato i suoi dubbi. La mancanza di un confronto critico con la sentenza impugnata rende il motivo di ricorso non consentito. Inoltre, la Cassazione ha sottolineato che, in assenza di illogicità manifeste, la ricostruzione dei fatti operata nei gradi di merito è insindacabile. Il controllo di legittimità deve limitarsi a verificare che la legge sia stata applicata correttamente e che la spiegazione fornita dal giudice sia razionale.
Le conclusioni
Le conclusioni tratte dalla Suprema Corte portano alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Oltre al rigetto delle istanze, l’ordinanza dispone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. È stata inoltre applicata una sanzione pecuniaria di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende, come previsto dalla legge per i ricorsi manifestamente infondati o inammissibili. Questa decisione ribadisce l’importanza di formulare motivi di ricorso tecnici, specifici e strettamente attinenti a vizi di legittimità, evitando di trasformare la Cassazione in una sede per il riesame del merito processuale.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato aspecifico?
Il ricorso è aspecifico quando non contesta puntualmente le motivazioni della sentenza impugnata, limitandosi a ripetere argomenti già respinti nei precedenti gradi di giudizio.
La Cassazione può riesaminare le prove raccolte durante il processo?
No, la Cassazione non può valutare il contenuto delle prove ma può solo verificare se la motivazione del giudice di merito sia logicamente coerente e corretta dal punto di vista giuridico.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
Comporta il rigetto definitivo dell’impugnazione, la condanna al pagamento delle spese del procedimento e spesso una sanzione pecuniaria verso la Cassa delle Ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 49829 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 49829 Anno 2023
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 23/03/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME e la memoria difensiva depositata in data 21 ottobre 2023;
ritenuto che l’unico motivo di impugnazione con cui il ricorrente lamenta vizio di motivazione in ordine alla penale responsabilità dell’imputato, è aspecifico e non consentito in sede di legittimità in quanto reiterativo di medesime doglianze inerenti alla ricostruzione dei fatti e all’interpretazione del materiale probatorio già espresse in sede di appello ed affrontate in termini precisi e concludenti dalla Corte territoriale; in particolare i giudici di appello hanno indicato la pluralità di elementi idonei a dimostrare la penale responsabilità del ricorrente (vedi pagg. da 3 a 5 della sentenza impugnata), motivazione che non può esser rivalutata, in questa sede, in assenza di contraddizioni o illogicità manifeste e non essendosi la ricorrente confrontata adeguatamente con il percorso argomentativo con il quale la Corte di merito ha confutato i correlati motivi di appello.
rilevato che il ricorrente, invocando una rilettura di elementi probatori estranea al sindacato di legittimità, chiede a questa Corte di entrare nella valutazione dei fatti e di privilegiare, tra le diverse ricostruzioni, quella a lui più gradita, sen confrontarsi con quanto motivato dalla Corte territoriale al fine di confutare le censure difensive prospettate in sede di appello e con le emergenze probatorie determinanti per la formazione del convincimento dei giudici di merito. La Corte di Cassazione, che è giudice della motivazione e dell’osservanza della legge, non può, infatti, divenire giudice del contenuto della prova, non competendogli un controllo sul significato concreto di ciascun elemento probatorio, riservato al giudice di merito, essendo consentito alla Corte regolatrice esclusivamente l’apprezzamento della logicità della motivazione.
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 7 novembre 2023
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