Inammissibilità ricorso Cassazione: quando i motivi sono riproduttivi
L’inammissibilità ricorso Cassazione rappresenta un esito frequente quando l’impugnazione non rispetta i rigidi canoni di specificità richiesti dalla legge. Spesso, i ricorrenti tendono a riproporre in sede di legittimità le medesime doglianze già esaminate e respinte dai giudici di merito, senza confrontarsi realmente con le motivazioni della sentenza di appello.
Il caso: resistenza e lesioni nel rito abbreviato
La vicenda trae origine da una condanna per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali. L’imputato aveva scelto di accedere al rito abbreviato “secco”, ovvero non condizionato all’assunzione di prove specifiche. Nonostante questa scelta processuale, in sede di appello la difesa aveva richiesto una rinnovazione dell’istruttoria, istanza che era stata rigettata per mancanza del requisito dell’assoluta necessità.
La questione della derubricazione del reato
Un altro punto centrale del ricorso riguardava la richiesta di trasformare l’accusa di lesioni dolose in lesioni colpose. La difesa sosteneva che l’evento lesivo non fosse intenzionale, ma frutto di una condotta negligente durante la resistenza. Tuttavia, i giudici di merito avevano già ampiamente motivato l’esistenza del dolo, escludendo incongruenze logiche nella ricostruzione dei fatti.
La decisione della Suprema Corte
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile sotto ogni profilo. Gli Ermellini hanno sottolineato come le censure mosse fossero generiche e non scalfissero la tenuta logica della sentenza impugnata. In particolare, è stato evidenziato che la richiesta di rinnovazione istruttoria era stata formulata in termini vaghi, scontrandosi con il dato probatorio già acquisito e cristallizzato dalla scelta del rito abbreviato.
Le motivazioni
Le motivazioni del rigetto risiedono principalmente nella natura del ricorso per cassazione, che non può trasformarsi in un terzo grado di merito. La Corte ha chiarito che, quando una sentenza di appello risponde puntualmente alle deduzioni difensive con argomenti giuridici corretti, la semplice riproposizione di tali deduzioni in Cassazione rende il ricorso inammissibile. Inoltre, la determinazione del trattamento sanzionatorio e degli aumenti per la continuazione tra i reati è stata ritenuta congrua e supportata da una motivazione sufficiente e non illogica. La mancata specificazione dei presupposti fattuali per una diversa ricostruzione della resistenza ha ulteriormente pesato sulla decisione finale.
Le conclusioni
In conclusione, l’inammissibilità ricorso Cassazione comporta non solo il passaggio in giudicato della condanna, ma anche oneri economici aggiuntivi per il ricorrente. Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la Corte ha condannato l’imputato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende. Questo provvedimento ricorda l’importanza di una redazione tecnica dei motivi di ricorso, che devono sempre puntare a scardinare la logica del provvedimento impugnato piuttosto che limitarsi a una sterile ripetizione di tesi difensive già ampiamente vagliate.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Il ricorso è inammissibile se i motivi sono generici, non previsti dalla legge o se si limitano a riproporre le stesse questioni di fatto già risolte nei gradi di merito senza contestare la logica della sentenza.
Cosa comporta la scelta del rito abbreviato non condizionato?
Comporta che il processo venga deciso allo stato degli atti. Richiedere nuove prove in appello diventa molto difficile, poiché deve essere dimostrata l’assoluta necessità dell’acquisizione ai fini della decisione.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
Oltre al pagamento delle spese processuali, il ricorrente viene solitamente condannato al versamento di una somma di denaro, tra i mille e i tremila euro, in favore della Cassa delle Ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 40883 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 40883 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 15/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a FIRENZE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/11/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigraf esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti legge in sede di legittimità in quanto meramente riproduttivi di profili di censu adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di mer relazione al portato del rito abbreviato assentito (secco e non condizionato, come dichiarazione resa a verbale dall’imputato stesso, tale da superare la precedente richie veicolata dai difensori); in relazione alla rinnovazione istruttoria, rivendicata in appello di estrema genericità a fronte del dato probatorio acquisito e della mancata puntualizzazi della richiesta in termini di assoluta necessità della acquisizione sollecitata secondo il par di giudizio di cui all’art 603 comma 3 cpp; in relazione alla mancata derubricazione del fa cui al capo b) in lesioni colposa, valutazione esclusa con motivazione estranea a vuoti o manife incongruenze logiche ( si veda il punto 3.3. della sentenza gravata); in ordine alla configura delle continuazione interna relativa ai più fatti di resistenza ( inammissibilmente ded questo grado per la prima volta sulla base di presupposti fattuali non immediatamente evincib dalla ricostruzione operata dai giudici del merito e anzi contraddetta da tale dato) nonché determinazione del trattamento punitivo, risultando la sentenza impugnata sorretta d sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punt anche con riferimento alla misura degli aumenti apportati per la continuazione;
rilevato che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art. 616 proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 15 settembre 2023.