L’Inammissibilità del Ricorso in Cassazione per Riesame del Merito
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce un principio fondamentale del nostro sistema processuale: il giudizio di legittimità non è un terzo grado di merito. Quando un ricorso si limita a proporre una diversa lettura delle prove, l’esito è segnato: l’inammissibilità ricorso Cassazione. Analizziamo insieme questa decisione per comprendere i confini invalicabili tra valutazione di fatto e controllo di legittimità.
I Fatti del Caso
Due soggetti, condannati dalla Corte d’Appello, hanno presentato ricorso alla Suprema Corte di Cassazione. Le loro doglianze si concentravano su due punti principali. In primo luogo, contestavano l’illogicità della motivazione della sentenza di condanna, proponendo una diversa interpretazione delle prove raccolte durante il processo. In sostanza, chiedevano alla Cassazione di “rileggere” gli atti e giungere a una conclusione diversa da quella dei giudici di merito. In secondo luogo, lamentavano la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, ritenendo ingiustificato il diniego da parte della Corte d’Appello.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha rigettato completamente le argomentazioni dei ricorrenti, dichiarando entrambi i ricorsi inammissibili. Di conseguenza, i due imputati sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro ciascuno alla Cassa delle ammende, rendendo così definitiva la loro condanna.
Le Motivazioni sull’Inammissibilità Ricorso Cassazione
La Corte ha spiegato in modo chiaro e netto le ragioni della sua decisione, fondandole su principi consolidati della giurisprudenza.
Il Divieto di Rivalutazione delle Prove
Riguardo al primo motivo, la Suprema Corte ha sottolineato che contestare la logicità di una motivazione proponendo semplicemente una “diversa lettura dei dati processuali” o un “diverso giudizio di attendibilità delle fonti di prova” è un’operazione non consentita in sede di legittimità. La Cassazione non può sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta nei precedenti gradi di giudizio. Il suo compito non è decidere chi ha ragione sui fatti, ma verificare che la decisione impugnata sia stata raggiunta attraverso un percorso logico-giuridico corretto e privo di vizi evidenti. Poiché il giudice di merito aveva esplicitato le ragioni del suo convincimento in modo coerente e senza palesi contraddizioni, qualsiasi tentativo di rimettere in discussione tale valutazione si traduce in una richiesta di riesame del merito, inammissibile per legge.
La Discrezionalità nel Diniego delle Attenuanti Generiche
Anche il secondo motivo è stato giudicato manifestamente infondato. La Corte ha ricordato che, nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, il giudice di merito non è obbligato a prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli emersi nel processo. È sufficiente che faccia riferimento agli elementi ritenuti decisivi per la sua scelta. Nel caso di specie, la Corte d’Appello aveva fornito una motivazione esente da evidenti illogicità per negare il beneficio. Pertanto, la censura proposta dai ricorrenti si risolveva, anche in questo caso, in un tentativo non permesso di criticare una valutazione discrezionale e adeguatamente motivata del giudice di merito.
Conclusioni: I Limiti del Giudizio di Legittimità
Questa ordinanza è un’importante lezione pratica sui limiti del ricorso in Cassazione. Dimostra che non è sufficiente essere in disaccordo con la ricostruzione dei fatti operata da un tribunale per sperare in una riforma della sentenza da parte della Suprema Corte. L’inammissibilità ricorso Cassazione è la sanzione processuale per chi confonde il giudizio di legittimità con un’ulteriore istanza di merito. Per avere successo, un ricorso deve individuare specifici errori di diritto o vizi logici manifesti e decisivi nella motivazione, senza mai sconfinare in una richiesta di nuova e diversa valutazione delle prove.
È possibile chiedere alla Corte di Cassazione di riesaminare le prove e i fatti del processo?
No, la Corte ha ribadito che il suo ruolo non è quello di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella dei giudici di merito. Un ricorso basato su una diversa lettura delle prove è inammissibile.
Perché la Corte ha dichiarato inammissibile anche il motivo sulle attenuanti generiche?
Perché il giudice di merito aveva fornito una motivazione logica e sufficiente per negarle. La Corte ha chiarito che il giudice non è tenuto a esaminare ogni singolo elemento, ma solo quelli ritenuti decisivi, e la sua valutazione, se non manifestamente illogica, non è sindacabile in sede di legittimità.
Qual è la conseguenza della dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende. La sentenza impugnata diventa così definitiva.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 2207 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2207 Anno 2024
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/12/2023
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/12/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME e COGNOME NOME nonché la memoria presentata pe conto dei due imputati per PEC;
Ritenuto che tanto il primo motivo di ricorso quanto quello proposto con la memoria contestano la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabili denunciando la illogicità della motivazione sulla base della diversa lettura dei dati process di un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova; pe essi non sono consentiti dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione non sol sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precede gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizi mediante un raffronto tra l’apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modell ragionamento mutuati dall’esterno (tra le altre, Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, 216260);
che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le ragi suo convincimento (si vedano, in particolare, pag. 12) facendo applicazione di corre argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità e della sussistenza del re indicazione di convergenti elementi di prova aventi rilievo decisivo;
ritenuto che il secondo motivo di ricorso che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamen infondato in presenza (Si veda pag. 13 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cu è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle atten generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dall o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione;
rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna d ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore de Cassa delle ammende ciascuno.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese process ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 12 dicembre 2023
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