Inammissibilità Ricorso Cassazione: Quando il Riesame dei Fatti è Precluso
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio dei limiti del giudizio di legittimità, sottolineando un principio fondamentale del nostro sistema processuale: la Corte di Cassazione non è un terzo grado di merito. Attraverso l’analisi di un caso di inammissibilità del ricorso in Cassazione, vediamo come la mera riproposizione di argomenti già discussi e respinti nei gradi precedenti non sia sufficiente per ottenere una revisione della sentenza.
La Vicenda Processuale
Il caso ha origine dalla condanna di un’imputata, pronunciata in primo grado e confermata dalla Corte d’Appello di Genova, per reati legati al possesso e all’uso di armi, specificamente ai sensi dell’art. 707 del codice penale e dell’art. 4 della legge n. 110 del 1975.
La difesa dell’imputata ha deciso di presentare ricorso alla Corte di Cassazione, contestando la sentenza d’appello. Le censure sollevate si concentravano su un presunto vizio di motivazione e sulla violazione del principio dell'”oltre ogni ragionevole dubbio” per quanto concerne l’identificazione dell’imputata come autrice dei fatti.
I Motivi del Ricorso e l’Inammissibilità Ricorso Cassazione
Il nucleo del ricorso difensivo consisteva nel contestare il modo in cui i giudici di merito avevano identificato l’imputata. Tuttavia, la Suprema Corte ha rapidamente rilevato una criticità fatale nel ricorso: le argomentazioni presentate erano le stesse già avanzate e respinte in appello.
La Corte ha stabilito che il ricorso non era ammissibile per i seguenti motivi:
1. Mera Ripetizione: Le censure erano una semplice riproposizione di quelle già valutate e disattese dalla Corte territoriale con un ragionamento ritenuto corretto e logico.
2. Mancanza di Critica Specifica: Il ricorso non presentava una critica specifica e puntuale alla motivazione della sentenza d’appello, limitandosi a chiedere una nuova valutazione delle prove.
3. Invasione del Merito: La richiesta della difesa si traduceva in una domanda di rivalutazione degli elementi di prova, un’attività preclusa in sede di legittimità. La Cassazione, infatti, giudica sulla corretta applicazione della legge (error in iudicando) e sulla logicità della motivazione (error in procedendo), non sui fatti.
Il Valore degli Indizi e la Decisione della Corte
La Corte ha evidenziato come la decisione dei giudici di merito fosse fondata su elementi indiziari convergenti e di valore individualizzante, il cui esame era stato condotto senza illogicità manifesta. Gli indizi chiave erano:
* La testimonianza di persone che conoscevano l’imputata e l’hanno identificata come colei che aveva esploso un colpo d’arma da fuoco.
* Il ritrovamento, durante una perquisizione nell’abitazione dell’imputata, non dell’arma stessa, ma di una custodia per una pistola di modello e calibro corrispondenti al bossolo rinvenuto sulla scena del crimine.
Questi elementi, secondo la Corte d’Appello prima e la Cassazione poi, costituivano una base probatoria solida, la cui valutazione non poteva essere rimessa in discussione in sede di legittimità.
Le motivazioni
La motivazione della Suprema Corte per dichiarare l’inammissibilità del ricorso in Cassazione è netta. Il ricorso è inammissibile quando, invece di denunciare vizi di legittimità della sentenza impugnata (violazioni di legge o difetti logici della motivazione), tenta di ottenere una nuova e diversa lettura delle prove. La Corte ribadisce che il suo compito non è quello di sostituire la propria valutazione a quella dei giudici di merito, ma solo di verificare la correttezza del percorso logico-giuridico che ha portato alla decisione.
Le conclusioni
La decisione conferma un principio cardine del processo penale: il ricorso per cassazione deve essere mirato e specifico, attaccando i profili di illegittimità della sentenza e non semplicemente l’esito sgradito della valutazione delle prove. Per gli operatori del diritto, ciò significa che la redazione di un ricorso efficace richiede una rigorosa analisi giuridica della sentenza d’appello, individuando errori di diritto o palesi illogicità nella motivazione, piuttosto che sperare in un’improbabile riconsiderazione dei fatti. Per l’imputato, la conseguenza è la definitività della condanna e l’obbligo di pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria.
Perché il ricorso alla Corte di Cassazione è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché si limitava a riproporre le stesse argomentazioni già esaminate e respinte dalla Corte d’Appello, senza sollevare nuove e specifiche critiche su errori di diritto. In pratica, chiedeva una nuova valutazione delle prove, attività non consentita in sede di legittimità.
Quali prove sono state considerate sufficienti per la condanna nei gradi di merito?
La condanna si è basata su elementi indiziari ritenuti gravi, precisi e concordanti, tra cui la precedente conoscenza dell’imputata da parte dei testimoni e il ritrovamento, nella sua abitazione, di una custodia per pistola compatibile con il bossolo repertato sulla scena del fatto.
Quali sono le conseguenze per il ricorrente quando un ricorso viene dichiarato inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro alla Cassa delle ammende. In questo specifico caso, la somma è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1578 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1578 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 07/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a SAN LORENZO AL MARE il 28/08/1966
avverso la sentenza del 27/03/2023 della CORTE APPELLO di GENOVA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
RITENUTO IN FATTO e IN DIRITTO
Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di appello di Genova ha confermato la condanna resa dal Tribunale in sede, nei confronti di NOME COGNOME alla pena ritenuta di giustizia, in relazione ai reati di cui agli artt. cod. pen. (capo a) e 4 legge n. 110 del 1975 (capo b).
Considerato che il motivo dedotto, a mezzo del difensore, avv. NOME COGNOME (vizio di motivazione e inosservanza della regola dell’oltre ogni ragionevole dubbio e dell’art. 192 comma 2 cod. proc. pen., quanto alla identificazione dell’imputata come autrice della condotta ascritta) non è consentito in sede di legittimità perché ripropone le medesime censure svolte con l’appello, già valutate dalla Corte territoriale e da questa disattese con ragionamento corretto in punto di diritto, nonché con argomenti non raggiunti da specifica critica rispetto al contenuto della motivazione.
Reputato, inoltre, che si chiede, in questa sede, la rivalutazione di elementi di prova raccolti in dibattimento di cui rendono conto le convergenti sentenze di merito, senza confrontarsi con specifiche circostanze reputate dalla Corte territoriale, con ragionamento immune da illogicità manifesta, di valore indiziario individualizzante (la precedente conoscenza della donna da parte dei testi che indicano colei che era entrata nella struttura e aveva esploso un colpo di arma da fuoco, come l’ “amica di COGNOME” e il reperirnento, in corso di perquisizione nell’abitazione dell’imputata, non della pistola ma di una custodia di pistola Bruni mod. 92, cal. 8, corrispondente al bossolo del medesimo calibro reperito nelle adiacenze della struttura teatro dei fatti).
Ritenuto che deriva, da quanto sin qui esposto, l’inammissibilità del ricorso, cui segue la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 7 dicembre 2023
Il Consigliere estensore
Il Presidente