Inammissibilità Ricorso Cassazione: Quando l’Appello Non Può Essere Esaminato
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione offre un chiaro esempio pratico dei limiti entro cui può muoversi un ricorso in sede di legittimità, ribadendo principi fondamentali della procedura penale. La decisione di dichiarare l’inammissibilità del ricorso in Cassazione si fonda su due pilastri: l’impossibilità di una nuova valutazione dei fatti e la mancanza di un interesse concreto del ricorrente. Analizziamo nel dettaglio la vicenda e le ragioni della Suprema Corte.
I Fatti del Caso: Una Condanna per Truffa e la Confisca di un’Autovettura
Il caso trae origine da una condanna per il reato di truffa, ex art. 640 del codice penale, confermata in secondo grado dalla Corte d’Appello. L’imputato era stato ritenuto responsabile di essersi impossessato di un’autovettura attraverso l’uso di “artifici e raggiri”. Insieme alla condanna, era stata disposta la confisca del veicolo in questione.
L’imputato ha quindi proposto ricorso per cassazione, basando la sua difesa su due motivi principali:
1. La presunta insussistenza degli “artifici e raggiri”, elemento essenziale per configurare il reato di truffa, sostenendo che la motivazione della sentenza d’appello fosse carente.
2. L’illegittimità della confisca dell’autovettura, in quanto il bene apparterrebbe a una terza persona, estranea al reato.
I Motivi di Inammissibilità del Ricorso in Cassazione
La Corte di Cassazione ha rigettato entrambi i motivi, dichiarando l’intero ricorso inammissibile. Le argomentazioni della Corte sono cruciali per comprendere i confini del giudizio di legittimità.
La Critica alla Ricostruzione dei Fatti: un “Vizio di Motivazione” Non Ammesso
Sul primo punto, la Corte ha spiegato che le censure del ricorrente non costituivano un vero e proprio vizio di motivazione, ma piuttosto una richiesta di “rilettura” degli elementi di fatto. In altre parole, l’imputato non contestava una mancanza di logica o una contraddizione palese nel ragionamento dei giudici d’appello, ma proponeva una valutazione diversa e più favorevole delle prove processuali.
Questo tipo di doglianza, tuttavia, esula completamente dai poteri della Corte di Cassazione. Il suo ruolo non è quello di un “terzo grado di giudizio” dove si può riesaminare il merito della vicenda, ma quello di “giudice di legittimità”, chiamato a verificare la corretta applicazione delle norme di legge e la coerenza logica della motivazione della sentenza impugnata. Come ribadito dalla Corte, censure che attaccano la “persuasività” o la “adeguatezza” della motivazione, senza evidenziarne una manifesta illogicità, sono inammissibili.
La Contestazione sulla Confisca: La Mancanza di Interesse del Ricorrente
Anche il secondo motivo di ricorso è stato giudicato inammissibile, ma per una ragione diversa: la mancanza di interesse. Il ricorrente contestava la confisca sostenendo che l’auto appartenesse a un’altra persona. Tuttavia, proprio questa affermazione ha reso la sua doglianza inefficace.
La Corte ha osservato che, se l’auto è di proprietà di terzi, l’imputato non ricaverebbe alcun beneficio personale dall’eventuale annullamento della confisca. L’interesse a ricorrere deve essere concreto e attuale, e deve portare un vantaggio diretto a chi lo propone. In questo caso, riconoscere la proprietà altrui del bene non avrebbe portato alcun vantaggio al ricorrente, rendendo la sua impugnazione priva di interesse e, di conseguenza, inammissibile.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Suprema Corte, richiamando consolidati orientamenti giurisprudenziali, ha sottolineato che il ricorso per cassazione non può trasformarsi in un’occasione per rimettere in discussione l’accertamento dei fatti e la valutazione delle prove, attività riservate in via esclusiva al giudice di merito. I vizi di motivazione che possono essere fatti valere sono solo quelli tassativamente previsti dalla legge: la sua mancanza, la sua manifesta illogicità o la sua contraddittorietà, interna al testo del provvedimento o rispetto ad altri atti del processo.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche della Decisione
Questa ordinanza è un importante promemoria per chi intende affrontare un ricorso in Cassazione. È fondamentale che i motivi di impugnazione si concentrino su questioni di pura legittimità, evitando di sconfinare in una critica della valutazione probatoria operata nei gradi di merito. Inoltre, ogni motivo di ricorso deve essere sorretto da un interesse giuridicamente rilevante, concreto e personale. In assenza di questi presupposti, il rischio è quello di incorrere in una declaratoria di inammissibilità del ricorso in Cassazione, con conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Perché la Corte di Cassazione non può riesaminare i fatti di un processo?
La Corte di Cassazione è un giudice di legittimità, non di merito. Il suo compito è verificare che i giudici dei gradi precedenti abbiano applicato correttamente la legge e che la motivazione della sentenza sia logica e non contraddittoria. Non può sostituire la propria valutazione delle prove a quella del tribunale o della corte d’appello.
Cosa significa non avere “interesse” a presentare un motivo di ricorso?
Significa che l’eventuale accoglimento di quel motivo non porterebbe alcun vantaggio concreto e diretto al ricorrente. Nel caso specifico, l’imputato non avrebbe ottenuto alcun beneficio personale dal riconoscimento che l’auto confiscata apparteneva a un’altra persona, quindi gli mancava l’interesse giuridico a sollevare la questione.
Quali difetti di motivazione si possono contestare in Cassazione?
Si possono contestare solo vizi gravi ed evidenti, come la totale assenza di motivazione, una sua palese illogicità (un ragionamento che sfida le leggi della logica) o una contraddittorietà insanabile all’interno della sentenza stessa. Non è sufficiente sostenere che la motivazione sia poco convincente o che si potesse giungere a conclusioni diverse.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 20439 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 20439 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: IMPERIALI COGNOME
Data Udienza: 04/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a MOTTA DI LIVENZA il 08/02/1999
avverso la sentenza del 05/04/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME
ritenuto che il primo motivo di ricorso, che deduce violazione di legge e difetto di motivazione in ordine all’affermazione di responsabilità per il delitto di cui all’a 640 cod. pen. pur nel difetto di artifici e raggiri è inammissibile perché, a fronte d una motivazione della sentenza impugnata che (alle pagg. 7 e 8) descrive accuratamente i raggiri precedenti l’impossessamento, da parte del ricorrente, della vettura oggetto di truffa, prospetta una “rilettura” degli elementi di fatto pos a fondamento della decisione che esula dai poteri della Corte di cassazione, trattandosi, invece, di valutazione riservata, in via esclusiva, al giudice di merito senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. Un., 30/4/1997, n. 6402, Dessimone, riv. 207944).
In sostanza, in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo; per cui sono inammissibili tutte le doglianze che “attaccano” la persuasività, l’inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell’attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatori del singolo elemento (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, Rv. 262965).
osservato che difetta l’interesse del ricorrente in relazione al secondo motivo di ricorso, che contesta la ritenuta sussistenza degli elementi richiesti dall’art. 240 cod. pen. per la confisca dell’autovettura sul rilievo che questa apparterrebbe a persona estranea al reato, la “signora COGNOME NOME“, in quanto nessun beneficio conseguirebbe al ricorrente dal riconoscimento della proprietà di terzi sul bene;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso, il 4 febbraio 2025.