Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 41111 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 41111 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME NOME MESAGNE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/07/2022 della CORTE APPELLO di LECCE
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
che, con l’impugnata sentenza, la Corte di appello di Lecce ha confermato la pronuncia con la quale il Tribunale di Lecce aveva condanNOME COGNOME NOME per il reato di furto aggravato
che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del difensore;
che il ricorrente, con l’unico motivo di ricorso, ha articolato alcune censure che all’evidenza dirette a ottenere un inammissibile sindacato sul merito delle valutazioni effett dalla Corte territoriale e una pronuncia su una diversa ricostruzione dei fatti, al d dell’allegazione di specifici travisamenti di prove (Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Rv. 21626 n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944), e in presenza, comunque, di un apparato motivazionale che non si espone a rilievi di carenza o di illogicità di macroscopica evidenza (Sez. U, n. 24 24/11/1999, Rv. 214794), né di inesatta applicazione della legge penale, come evincibile da tenore delle argomentazioni esposte nella sentenza impugnata (cfr. pagine 4 e 5 della sentenza impugnata), con le quali il ricorrente non si è effettivamente confrontato, rendendo così il ric privo anche della necessaria specificità estrinseca;
che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 27/09/2023