Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 48430 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 48430 Anno 2023
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/12/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
ritenuto che il primo motivo di ricorso, che censura la sentenza impugnata sotto il profilo motivazionale, con specifico riferimento all’attendibilità dell persone offese, è manifestamente infondato, in quanto con argomentazioni esenti dai descritti vizi logici, il giudice di merito ha esplicitato le ragioni del convincimento (si veda, in particolare, pagina 11) vagliando correttamente la credibilità soggettiva dei dichiaranti e l’attendibilità intrinseca ed estrinseca de loro racconti;
considerato che la seconda doglianza, con cui si contesta il mancato riconoscimento della disciplina del c.d. concorso anomalo, non è consentita in sede di legittimità perché la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall’art. 606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata (si vedano le pagine 9 e 12), che l’odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nell’odierno ricorso, se incompleto o comunque non corretto;
vista la memoria del 19 ottobre 2023, depositata dal difensore del ricorrente, che, reiterando sulla attendibilità della prova dichiarativa fornita dalla persona offesa, non aggiunge argomenti decisivi al fine di superare la causa di inammissibilità del ricorso;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 7 novembre 2023
Il Consigliere ehesore
Il Presidentr’