Inammissibilità ricorso Cassazione: quando il dolo impedisce la tenuità
L’inammissibilità ricorso Cassazione rappresenta un filtro fondamentale nel sistema giudiziario italiano, volto a garantire che la Suprema Corte si occupi esclusivamente di questioni di diritto e non di una terza valutazione dei fatti. Nel caso in esame, la Settima Sezione Penale ha ribadito i confini rigorosi entro cui deve muoversi il ricorrente per evitare il rigetto immediato dell’istanza.
I fatti e il contesto del ricorso
La vicenda trae origine da una condanna emessa dalla Corte d’Appello, avverso la quale l’imputato ha proposto ricorso per Cassazione. Le lamentele principali riguardavano la mancata applicazione dell’esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto e il diniego delle attenuanti generiche. Tuttavia, la struttura del ricorso è apparsa fin da subito fragile, limitandosi a riproporre argomenti già ampiamente analizzati e respinti nei gradi precedenti.
La decisione della Suprema Corte
I giudici di legittimità hanno dichiarato il ricorso inammissibile. La Corte ha sottolineato come le prime due doglianze fossero una mera replica di censure già vagliate dal giudice di merito. Quest’ultimo aveva correttamente ricostruito la vicenda, evidenziando come i tratti costitutivi del reato fossero pienamente sussistenti, sia sotto il profilo oggettivo che soggettivo.
Inammissibilità ricorso Cassazione e tenuità del fatto
Un punto centrale della decisione riguarda l’articolo 131 bis del codice penale. La Corte ha confermato che non è possibile invocare la particolare tenuità del fatto quando il disvalore oggettivo della condotta e l’intensità del dolo sono elevati. La valutazione compiuta nel merito è stata ritenuta logica e puntuale, rendendola insindacabile in sede di legittimità.
Il nodo delle attenuanti generiche
Il terzo motivo di ricorso, relativo al difetto di motivazione sulla mancata concessione delle attenuanti atipiche, è stato giudicato inammissibile per due ragioni: la sua estrema genericità e il fatto che tali attenuanti non fossero state richieste durante il giudizio di appello. Questo principio ribadisce che non si possono introdurre temi nuovi o non specificati nel ricorso finale.
Le motivazioni
Le motivazioni della Corte si fondano sulla natura stessa del giudizio di legittimità. Quando un ricorso si limita a contestare la valutazione dei fatti operata dai giudici di merito senza evidenziare violazioni di legge o vizi logici macroscopici, esso cade inevitabilmente nel campo dell’inammissibilità. Inoltre, l’intensità del dolo riscontrata nella condotta dell’imputato è stata considerata un elemento ostativo insuperabile per qualsiasi riconoscimento di scarsa gravità del fatto.
Le conclusioni
In conclusione, l’inammissibilità ricorso Cassazione comporta non solo la conferma della condanna precedente, ma anche pesanti oneri economici per il ricorrente. Oltre alle spese processuali, la Corte ha disposto il pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, sanzionando così un ricorso considerato manifestamente infondato. Questo provvedimento serve da monito sulla necessità di articolare difese tecniche precise e non meramente ripetitive.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Il ricorso è inammissibile se ripropone questioni di merito già risolte dai giudici precedenti o se i motivi sono troppo generici e non indicano violazioni di legge specifiche.
Quando viene negata la particolare tenuità del fatto?
Viene negata quando il giudice riscontra un’elevata intensità del dolo o un disvalore oggettivo della condotta che rendono il reato non compatibile con una sanzione minima.
Cosa rischia chi presenta un ricorso inammissibile?
Oltre alla conferma della condanna, il ricorrente deve pagare le spese del procedimento e una sanzione pecuniaria, solitamente tra i mille e i tremila euro, alla Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 42545 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 42545 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 06/07/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a LATIANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 04/07/2022 della CORTE APPELLO di LECCE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti legge in sede di legittimità in quanto, con riguardo alle prime due doglianze, le stesse repli profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridi giudice di merito sia nel riscontrare i tratti costitutivi, anche soggettivi, del reato contes luce di una logica e puntuale ricostruzione e valutazione della vicenda in fatto,sia nell’esclu la non punibilità del fatto ai sensi dell’ad 131 bis cp alla luce del disvalore oggettivo ascr relativa condotta nonché della intensità del dolo riscontrata, considerazioni argomentate termini tali da rendere non censurabili in questa sede la relativa scelta di merito mentre il motivo, con il quale si lamenta difetto di motivazione in relazione alla mancata concessione del attenuanti atipiche, oltre ad essere del tutto generico ( non si prospetta in alcun modo q siano stati i dati non apprezzati al fine) appare altresì inammissibile perchè le generiche risultano rivendicate tra i motivi di appello né sollecitate nel corso del giudizio di secondo e tanto rende altresì inconferente l’addotto vizio di motivazione rilevato che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art. 616 proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 6 luglio 2023.