Inammissibilità Ricorso Cassazione: Quando il Riesame dei Fatti è Precluso
L’inammissibilità del ricorso in Cassazione è un concetto fondamentale nel nostro sistema processuale. Una recente ordinanza della Suprema Corte ci offre l’opportunità di approfondire i confini del giudizio di legittimità, chiarendo perché non è possibile utilizzare questo strumento per ottenere una semplice rivalutazione delle prove e dei fatti già esaminati nei gradi precedenti. Questo principio è cruciale per garantire la certezza del diritto e il corretto funzionamento della giustizia.
I Fatti alla Base del Ricorso
Il caso trae origine da una sentenza del Giudice di Pace che aveva condannato un individuo per il reato di lesioni personali colpose, previsto dall’articolo 590 del codice penale. L’imputato, ritenendo ingiusta la condanna, decideva di presentare ricorso per Cassazione tramite il proprio difensore, contestando la decisione del giudice di merito sotto diversi profili.
I motivi dell’inammissibilità del ricorso Cassazione
La difesa dell’imputato aveva lamentato una presunta violazione di legge e un vizio di motivazione in relazione agli elementi soggettivi e oggettivi del reato. In sostanza, il ricorrente contestava la ricostruzione dei fatti e la valutazione delle prove, come le dichiarazioni della persona offesa e di altri testimoni, che il Giudice di Pace aveva posto a fondamento della sua decisione di condanna. Secondo la difesa, il giudice non avrebbe apprezzato correttamente il materiale probatorio, giungendo a conclusioni errate sulla responsabilità penale.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La Corte di Cassazione ha rigettato completamente le argomentazioni della difesa, dichiarando il ricorso inammissibile. Le motivazioni della Corte si fondano su un principio cardine del giudizio di legittimità: la Cassazione non è un “terzo grado di giudizio” dove si possono rimettere in discussione i fatti. Il suo compito è limitato al cosiddetto “sindacato di legittimità”, ovvero verificare la corretta applicazione delle norme di diritto e la coerenza logica della motivazione della sentenza impugnata.
La Corte ha osservato che le doglianze del ricorrente non denunciavano reali vizi di legge, ma si traducevano in una richiesta di una nuova e diversa valutazione del materiale probatorio. Il Giudice di Pace, con una motivazione ritenuta logica e non censurabile, aveva basato la sua decisione sulle dichiarazioni della persona offesa, ritenute attendibili e riscontrate da altre testimonianze. Tentare di offrire una lettura alternativa dei fatti, come auspicato dal ricorrente, è un’attività preclusa in sede di legittimità.
I giudici hanno definito i motivi del ricorso “del tutto generici” e privi di un reale confronto con le argomentazioni della sentenza impugnata, tendendo unicamente a proporre una ricostruzione dei fatti più favorevole all’imputato. Citando un proprio precedente (Sez. 6, n. 5465 del 2020), la Corte ha ribadito che al giudice di legittimità sono precluse “la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti”.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche
La decisione in commento ribadisce con forza i limiti del ricorso in Cassazione. Chi intende impugnare una sentenza di condanna davanti alla Suprema Corte non può limitarsi a contestare la valutazione delle prove fatta dal giudice di merito. È necessario, invece, individuare specifici errori di diritto o palesi illogicità nella motivazione che rendano la decisione giuridicamente scorretta. Un ricorso che si limiti a proporre una diversa interpretazione dei fatti è destinato a essere dichiarato inammissibile. Le conseguenze di tale declaratoria non sono trascurabili: il ricorrente, oltre a vedere confermata la condanna, viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria (in questo caso, tremila euro) a favore della Cassa delle ammende, a testimonianza della serietà con cui l’ordinamento sanziona l’abuso dello strumento processuale.
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché le argomentazioni della difesa non contestavano vizi di legge o illogicità della motivazione, ma miravano a ottenere una nuova e diversa valutazione dei fatti e delle prove, attività che è preclusa al giudice di legittimità.
Cosa significa che la Corte di Cassazione esercita un “sindacato di legittimità” e non di merito?
Significa che la Corte non può riesaminare come si sono svolti i fatti (giudizio di merito), ma deve solo controllare che i giudici dei gradi precedenti abbiano applicato correttamente le leggi e abbiano motivato la loro decisione in modo logico e coerente (giudizio di legittimità).
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente dopo la dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, oltre alla conferma definitiva della sentenza di condanna.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 13849 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 13849 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a POTENZA il DATA_NASCITA.
avverso la sentenza del 09/05/2023 del GIUDICE DI PACE di POTENZA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
Visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da COGNOME COGNOME, ritenuto responsabile del reato di cui all’art. 590 cod. pen.
Rilevato che la difesa lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’art. 590 cod. pen. con riferimento all’elemento soggettivo ed oggettivo del reato.
Considerato che le deduzioni sviluppate nel ricorso’ concernendo la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l’apprezzamento del materiale probatorio, investono profili del giudizio che sfuggono al sindacato di legittimità: il Giudice di pace, con motivazione non censurabile in questa sede, ha richiamato le dichiarazioni della persona offesa, ritenendola del tutto attendibile per linearità e precisione; ha poi evidenziato come la narrazione di fatti resa dalla persona offesa avesse trovato riscontro nelle dichiarazioni degli altri testi, traendo da tal elementi il convincimento della penale responsabilità dell’imputato.
Rilevato che i motivi di doglianza si appalesano del tutto generici, privi di reale confronto con le argomentazioni illustrate in motivazione e tendenti ad avvalorare una diversa ricostruzione del fatto.
Considerato che, in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento dell decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati d giudice del merito (da ultimo, Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato nannmissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 20 marzo 2024
Il Consigliere estensore
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