Inammissibilità ricorso Cassazione: perché non basta riproporre i fatti
L’inammissibilità ricorso Cassazione rappresenta uno dei principali ostacoli tecnici nel processo penale italiano. Molti ricorrenti commettono l’errore di considerare la Suprema Corte come un terzo grado di giudizio dove poter ridiscutere i fatti, ma la realtà giuridica è ben diversa. Una recente ordinanza della Sezione Settima Penale chiarisce i confini invalicabili tra il merito e la legittimità.
I fatti oggetto del contendere
Il caso trae origine da una condanna emessa dalla Corte d’Appello relativa alla detenzione di sostanze illecite. La difesa dell’imputato aveva presentato ricorso contestando la finalità illecita della detenzione, la misura della pena inflitta e il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Tuttavia, tali doglianze non presentavano elementi di novità rispetto a quanto già ampiamente vagliato e respinto dai giudici di merito.
La decisione della Suprema Corte
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il collegio ha evidenziato come le censure proposte fossero “meramente riproduttive” di profili già esaminati. In sostanza, il ricorrente non ha attaccato le fondamenta logico-giuridiche della sentenza di secondo grado, ma ha tentato di sollecitare una nuova valutazione delle prove, operazione preclusa in sede di legittimità.
Il rigetto delle attenuanti e della pena
Un punto centrale della decisione riguarda la misura della pena e le attenuanti. La Corte ha ribadito che, se il giudice di merito ha fornito una motivazione lineare e puntuale, la Cassazione non può intervenire per modificare il quantum della sanzione o per concedere benefici esclusi con argomentazioni corrette.
Le motivazioni
Le motivazioni del provvedimento si fondano sulla natura stessa del ricorso per Cassazione. I giudici hanno rilevato che l’impugnazione ometteva di operare un confronto critico diretto e specifico con la sentenza impugnata. Quando i motivi di ricorso si limitano a ripetere le tesi difensive già disattese nel merito, senza evidenziare un errore di diritto o un vizio logico manifesto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Tale carenza di specificità impedisce alla Corte di entrare nel vivo della questione, rendendo il ricorso un atto privo di efficacia giuridica.
Le conclusioni
Le conclusioni della Corte portano a conseguenze severe per il ricorrente. Oltre alla conferma della condanna definitiva, l’inammissibilità comporta l’obbligo di pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, come previsto dall’articolo 616 del codice di procedura penale. Questo provvedimento serve da monito: il ricorso in Cassazione richiede una tecnica redazionale specifica che non può limitarsi alla mera riproposizione delle difese di merito, ma deve concentrarsi esclusivamente sulla violazione di legge o sulla manifesta illogicità della motivazione.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Il ricorso è inammissibile quando i motivi sono generici, non previsti dalla legge o si limitano a riproporre questioni di fatto già decise nei gradi precedenti senza contestare specificamente la sentenza.
Cosa si intende per motivi meramente riproduttivi?
Si tratta di argomentazioni difensive che ripetono pedissequamente quanto già esposto in appello, senza criticare i passaggi logici della sentenza impugnata davanti alla Cassazione.
Quali sono i costi di un ricorso dichiarato inammissibile?
Il ricorrente è tenuto al pagamento delle spese del procedimento e, solitamente, di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende che può variare da mille a tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 46970 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 46970 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 27/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME ( CODICE_FISCALE) nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/04/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME NOME; ‘
letto il ricorso proposto nell’interesse di COGNOME NOME avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti da legge in sede di legittimità in quanto meramente riproduttivi di profili di censur adeguatamente vagliati e disattesi con corretti, lineari e puntuali argomenti giuridici dal gi di merito in relazione alla finalità illecita della sostanza detenuta, alla misura della pena i e alle generiche non accordate, valutazioni rispetto alle quali l’impugnazione omette di opera un confronto critico diretto e specifico;
rilevato che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce d (MA all’art. 616 co proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 27 ottobre 2023.