Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 50533 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 50533 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/01/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
R.G. n. 17832/2023
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall’art. d.P.R. n. 309 del 1990) e la memoria difensiva;
Esaminati i motivi di ricorso, relativi al giudizio di responsabilità, alla valutazio al mancato riconoscimento della fattispecie di cui al comma 5 della norma indicata, a recidiva;
Ritenuti i motivi inammissibili perché generici rispetto alla motivazione dell impugnata, con la quale obiettivamente non si confrontano, e sostanzialmente volti a una diversa valutazione delle prove e una rivisitazione dei fatti (cfr., pagg. 2 e s
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la c ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in fa Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese p e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 15 settembre 2023.