Inammissibilità ricorso cassazione: il caso dello spaccio di lieve entità
L’inammissibilità ricorso cassazione rappresenta un limite invalicabile per chiunque intenda impugnare una sentenza senza rispettare i rigorosi criteri di specificità richiesti dalla legge. In una recente ordinanza, la Suprema Corte ha chiarito come la genericità delle doglianze difensive porti inevitabilmente al rigetto del ricorso, specialmente in ambiti delicati come quello degli stupefacenti.
I fatti di causa
Il caso trae origine dalla condanna di un soggetto per il reato previsto dall’art. 73 comma 5 del Testo Unico Stupefacenti, relativo alle condotte di lieve entità. L’imputato aveva proposto ricorso avverso la sentenza della Corte d’Appello di Torino, contestando la valutazione della propria responsabilità penale e il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto ex art. 131 bis c.p. La difesa sosteneva che i giudici di merito non avessero motivato adeguatamente il diniego di tale beneficio, nonostante le circostanze del caso concreto.
La decisione della Corte di Cassazione
I giudici della settima sezione penale hanno dichiarato l’inammissibilità ricorso cassazione, sottolineando come i motivi presentati fossero meramente riproduttivi di questioni già ampiamente trattate e risolte nei gradi precedenti. La Corte ha evidenziato che il ricorso per cassazione non può trasformarsi in un terzo grado di merito, ma deve limitarsi a evidenziare errori di diritto o vizi logici macroscopici nella motivazione della sentenza impugnata.
Inammissibilità ricorso cassazione e motivi generici
La Suprema Corte ha ribadito che l’aspecificità dei motivi è causa di inammissibilità. Nel caso di specie, la difesa non ha saputo contrastare puntualmente le argomentazioni della Corte d’Appello, la quale aveva fornito risposte giuridicamente corrette e coerenti con le prove acquisite. Quando la motivazione del giudice di merito è immune da incongruenze logiche, il sindacato di legittimità si arresta.
Le motivazioni
Le motivazioni del provvedimento si fondano sulla constatazione che la Corte d’Appello aveva già vagliato e disatteso le doglianze difensive con argomenti puntuali. In particolare, riguardo all’art. 131 bis c.p., i giudici di merito avevano correttamente escluso la particolare tenuità del fatto basandosi sulle emergenze processuali. La Cassazione ha rilevato che il ricorrente si è limitato a lamentare un generico difetto di motivazione senza indicare quali passaggi logici fossero effettivamente viziati, rendendo il ricorso inidoneo a scalfire la decisione impugnata. L’inammissibilità deriva quindi dal mancato rispetto del dovere di specificità estrinseca del ricorso.
Le conclusioni
Le conclusioni della Corte portano alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma pari a tremila euro in favore della Cassa delle Ammende. Questa decisione conferma l’orientamento rigoroso della giurisprudenza di legittimità: un ricorso privo di critiche mirate e specifiche è destinato a fallire. Per evitare l’inammissibilità ricorso cassazione, è essenziale che l’atto di impugnazione si confronti direttamente e analiticamente con le ragioni espresse nella sentenza di appello, evitando ripetizioni di tesi già respinte.
Cosa comporta l’inammissibilità di un ricorso in Cassazione?
Comporta il rigetto immediato dell’impugnazione senza un esame nel merito delle questioni sollevate. Il ricorrente viene solitamente condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria alla Cassa delle Ammende.
Quando un motivo di ricorso viene considerato aspecifico?
Un motivo è aspecifico quando non contesta direttamente i punti della sentenza impugnata o si limita a riproporre argomenti già esaminati e respinti dai giudici di merito senza aggiungere nuovi elementi critici di diritto.
Si può richiedere la particolare tenuità del fatto in Cassazione?
La Cassazione può verificare solo se il giudice di merito ha motivato correttamente il diniego della particolare tenuità del fatto. Non può rivalutare autonomamente i fatti per concedere il beneficio se la motivazione precedente è logica e corretta.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 7013 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 7013 Anno 2026
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 24/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a SALERNO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/05/2025 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
7
letto il ricorso proposto nell’interesse diihaioo lr: COGNOME avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugNOME;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dall legge in sede di legittimità in quanto la difesa lamenta un asserito difetto di motivazione sia ordine alla responsabilità per la condotta di cui all’art 73 comma 5 Tus e in relazione alla richies di applicazione dell’ari 131 bis cp cio tuttavia in termini di evidente aspecificità rispett risposte su tali punti rese dalla Corte del merito, adeguatamente vagliati e disattesi dai giudi del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianz difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche;
rilevato che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art. 616 cod proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 24 novembre 2025.