Inammissibilità ricorso Cassazione: Quando l’appello è infondato
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio dei limiti del giudizio di legittimità e delle ragioni che portano a una declaratoria di inammissibilità ricorso Cassazione. In questo caso, la Suprema Corte ha respinto il ricorso presentato da due persone condannate per furto, confermando la decisione della Corte d’Appello. L’analisi del provvedimento ci permette di capire perché non è possibile trasformare il giudizio di Cassazione in un terzo grado di merito.
I Fatti di Causa
Due soggetti, condannati in primo e secondo grado per il reato di furto, decidevano di presentare ricorso per Cassazione. La loro difesa si basava su tre motivi principali: un presunto vizio di motivazione riguardo all’affermazione di responsabilità, la mancata concessione delle attenuanti generiche e la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto.
I Motivi del Ricorso e l’Inammissibilità in Cassazione
La Corte di Cassazione ha analizzato e respinto ogni singolo motivo, qualificando l’intero ricorso come manifestamente infondato. Vediamo nel dettaglio le argomentazioni della Corte.
La Valutazione della Prova e i Limiti del Giudizio di Legittimità
Il primo motivo criticava la valutazione delle prove, in particolare il fatto che un testimone non avesse riconosciuto gli imputati in aula. La Corte ha ribadito che la sua funzione non è quella di riesaminare le prove, ma di verificare la logicità della motivazione del giudice di merito. La Corte d’Appello aveva correttamente basato la condanna non solo sul riconoscimento avvenuto tramite video-sorveglianza, ma anche su ulteriori elementi come le testimonianze della persona offesa e degli agenti di polizia giudiziaria. Proporre una ricostruzione alternativa dei fatti, senza dimostrare un palese travisamento della prova, non è consentito in sede di legittimità.
Il Diniego delle Attenuanti e l’Inammissibilità ricorso Cassazione
Il secondo motivo, relativo alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è stato ritenuto infondato. La Corte d’Appello aveva esercitato il suo potere discrezionale in modo logico e congruo, valorizzando i numerosi e specifici precedenti penali a carico degli imputati. La Cassazione ha ricordato che tale valutazione non può essere censurata se fondata su elementi concreti previsti dalla legge, come in questo caso.
L’Esclusione della Particolare Tenuità del Fatto
Infine, anche il terzo motivo è stato giudicato inammissibile. La difesa chiedeva l’applicazione dell’art. 131-bis c.p., ma la Corte di merito aveva escluso tale beneficio sulla base di tre elementi dirimenti: la non esiguità del danno, le modalità dell’azione e, soprattutto, l’abitualità della condotta desunta dai precedenti penali. Questi fattori, correttamente valutati, impediscono di qualificare il fatto come di ‘particolare tenuità’.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione centrale dell’ordinanza risiede nella netta distinzione tra giudizio di merito e giudizio di legittimità. La Cassazione non può sostituire la propria valutazione a quella dei giudici che hanno esaminato direttamente le prove e i testimoni. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché, invece di denunciare vizi di legge o motivazioni illogiche, tentava di ottenere una nuova e diversa valutazione del quadro probatorio, cosa preclusa in questa sede. La Corte ha inoltre evidenziato come le decisioni del giudice d’appello, sia sulle attenuanti che sulla tenuità del fatto, fossero ampiamente e logicamente motivate, ancorate a dati oggettivi come i precedenti penali degli imputati, rendendo così il ricorso privo di fondamento.
Conclusioni e Implicazioni Pratiche
Questa pronuncia conferma un principio fondamentale del nostro sistema processuale: il ricorso per Cassazione deve essere fondato su precise violazioni di legge e non può essere utilizzato come un terzo grado di giudizio per ridiscutere i fatti. L’esito di inammissibilità ricorso Cassazione non solo chiude definitivamente la vicenda processuale, ma comporta anche la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, a causa della palese infondatezza delle loro doglianze. La decisione serve da monito sull’importanza di formulare ricorsi tecnicamente corretti, incentrati su questioni di diritto e non su mere contestazioni fattuali.
Perché un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile se contesta la valutazione delle prove?
Perché la Corte di Cassazione è un giudice di legittimità, non di merito. Il suo compito è verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione, non può riesaminare i fatti o le prove per fornire una nuova interpretazione, a meno che non si dimostri un palese travisamento di una prova.
Avere precedenti penali impedisce di ottenere le circostanze attenuanti generiche?
Non automaticamente, ma è un elemento che il giudice può e deve valutare. Come in questo caso, la presenza di numerosi e specifici precedenti penali può essere considerata preponderante e giustificare la decisione di non concedere le attenuanti, in quanto indice di una maggiore capacità a delinquere.
Quando non si applica la causa di non punibilità per ‘particolare tenuità del fatto’?
Non si applica quando, nonostante il reato sia astrattamente minore, mancano i requisiti di legge. In questa vicenda, la Corte ha stabilito che l’abitualità della condotta, desunta dai precedenti penali, unita alla non esiguità del danno e alle modalità dell’azione, impediva di considerare il fatto come particolarmente tenue e quindi di escludere la punibilità.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 22947 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 22947 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 12/03/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME nato a COSENZA il 05/11/1991
NOME nato a LUZZI 11 13/04/1968
avverso la sentenza del 11/07/2024 della CORTE APPELLO di CATANZARO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME ed NOME COGNOME ricorrono, con un unico atto, avverso la sentenza della Corte di appello di Catanzaro che ne ha confermato la condanna per il delitto di furt considerato che il primo motivo di ricorso – con cui si assume il vizio di motivazione ordine all’affermazione di responsabilità degli imputati e alla valutazione del quadro probatorio si confronta con la motivazione della decisione impugnata (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, NOME, Rv. 254584 – 01) che, pur dando atto del mancato riconoscimento degli imputati da parte della teste COGNOME in sede di esame, ha disatteso il gravame evidenziando come la stessa teste abbia rappresentato di aver riconosciuto gli stessi nelle riprese effettuate dalla videosorvegli mostratole dagli operanti (dato rassegnato pure dal teste di polizia giudiziaria COGNOME); e l’affermazione di responsabilità si sia fondata anche su ulteriori elementi (ossia la testimonianza d persona offesa e dello stesso teste COGNOME, relative pure a quanto registrato dal sistem videosorveglianza e alla vettura utilizzata dagli imputati); l’impugnazione non muove compiute critiche a tale iter finendo col negare irritualmente in questa sede che sia stata raggiunta la prova della responsabilità, prospettando una ricostruzione alternativa (senza neppure addurre i travisamento del dato probatorio posto dallo stesso Giudice distrettuale a fondamento dell decisione);
considerato che il secondo motivo – con cui si adduce la violazione della legge penale i ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche – è manifestamente infondato e versato in fatto, in quanto la Corte distrettuale ha dato conto in maniera congrua e logica d elementi rientranti nel novero di quelli previsti dall’art. 133 cod. pen. che ha consid preponderanti nell’esercizio del potere discrezionale ad essa riservato (cfr. Sez. 2, n. 23903 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 – 02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, COGNOME, Rv. 271269 – 01) richiamando i numerosi precedenti penali, anche specifici, riportati dagli imputati; e apprezzamento non può essere utilmente censurato in questa sede perorando un diverso apprezzamento di fatto (segnatamente delle modalità della condotta);
considerato che il terzo motivo di ricorso – con il quale si denunzia la violazione della l penale in ordine alla mancata applicazione della causa di non punibilità della particolare tenuità fatto di cui all’art. 131-bis cod. pen. – è manifestamente infondato e generico per la dirim considerazione che la Corte di merito ha fondato la propria decisione sulla non esiguità del danno sulle modalità dell’azione, nonché sull’abitualità della condotta alla luce dei numerosi precedenti imputati; ragion per cui il ricorso è inidoneo a censurare in toto la ratio decidendi;
ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l’inammissibilità dei ricorsi, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché ravvisandosi profili di colpa in ragione dell’evidente inammissibilità dell’impugnazione (cfr. cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, COGNOME, Rv. 267585 – 01) –
• versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in
‘ euro tremila;
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processual e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 12/03/2025.