Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 49929 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 49929 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a SANT’AGATA DI MILITELLO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/02/2023 della CORTE APPELLO di MESSINA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
N. 152)
MOTIVI DELLA DECISIONE
NOME COGNOME ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo: assenza di motivazione, insussistenza della prova in ordine ai profili di responsabilità, errata qualificazione del reato ascritto, manca applicazione dell’art. 131-bis cod. pen. e eccessività della pena.
Le doglianze contenute nel ricorso sono manifestamente infondate, in quanto assolutamente prive di specificità in tutte le loro articolazioni e del tu assertive. I motivi in questione non sono consentiti dalla legge in sede di legittimit perché non sono scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata. Il ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione della Corte di appello di Messina, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto e pertanto immune da vizi di legittimità. I giudici del gravame del merito, hanno dato infatti conto degli element di prova a carico del prevenuto in ordine ai fatti in contestazione e degli elementi ostativi a ricondurre i fatti nell’alveo dell’ipotesi di lieve entità di cui al quinto dell’art. 73 d.P.R. 309/90 (si veda alle pagg. 4-5 della sentenza impugnata). La causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. è preclusa dai limiti edittali ostat previsti dall’art. 73, comma 1-bis, d.P.R. 309/90 e la pena è stata determinata sulla scorta di una ponderata e non arbitraria valutazione di merito, come tale insindacabile in cassazione.
Segue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 9 novembre 2023
Il Consi ere estensore
Il Presidente