Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 49924 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 49924 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 01/06/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Rilevato che l’imputato NOME ha proposto ricorso / con difensore. avverso la sentenza in epigrafe, con la quale la Corte d’appello di Bologna ha confermato quella del Tribunale cittadino, con la quale il predetto era stato condannato per il reato di cui all’a comma 5, d.P.R. n. 309/1990;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi non scanditi d necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata (sul contenuto essenziale dell’atto d’impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/01/2013, Rv. 254584; Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 268822, sui motivi d’appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione), sia c riferimento all’affermazione della penale responsabilità, ancorata a saldi riferimenti probat ulteriori rispetto alle dichiarazioni della COGNOMECOGNOME COGNOME avuto riguardo al trattamen sanzionatorio, rispetto al quale la maggior pericolosità sociale dell’imputato è stata colle ad elementi certamente valorizzabili, quali la pluralità dei reati, anche analoghi, commessi n cinque anni precedenti quello per cui è processo e il suo stabile inserimento nell’ambiente del spaccio, così avendo escluso i giudici territoriali la mera occasionalità della ricaduta nel del che, a norma dell’articolo 616 c.p.p., segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000);
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Deciso il 9 novembre 2023