Inammissibilità ricorso cassazione: l’importanza della specificità dei motivi
L’inammissibilità ricorso cassazione rappresenta uno degli esiti più frequenti quando l’impugnazione non rispetta i rigidi criteri di specificità richiesti dal codice di procedura penale. Non basta, infatti, manifestare un generico dissenso rispetto alla condanna, ma è necessario smontare tecnicamente il ragionamento logico-giuridico del giudice di merito.
Il caso oggetto di esame
Un imputato, condannato nei primi due gradi di giudizio per il reato di minaccia, ha proposto ricorso per cassazione lamentando un vizio di motivazione. Secondo la difesa, i giudici di merito avrebbero erroneamente valutato le prove, basandosi su fatti accaduti in tempi e luoghi diversi da quelli contestati nel capo d’imputazione. La difesa sosteneva che alcune testimonianze fossero state utilizzate impropriamente come riscontro specifico, mentre si riferivano a comportamenti abituali del prevenuto.
La decisione della Suprema Corte
La settima sezione penale ha dichiarato il ricorso inammissibile. La Corte ha rilevato che l’impugnazione presentata era affetta da aspecificità, in quanto il ricorrente non aveva esplicitato un ragionamento critico capace di confutare le argomentazioni della Corte d’Appello. I giudici di secondo grado avevano infatti già chiarito che, sebbene alcune dichiarazioni servissero a inquadrare l’atteggiamento ripetitivo dell’imputato, esistevano altre fonti testimoniali che confermavano in modo diretto e puntuale l’episodio di minaccia contestato.
Le motivazioni
Le motivazioni della sentenza si fondano sul mancato rispetto dell’art. 581 c.p.p., che impone al ricorrente di indicare i motivi dell’impugnazione in modo preciso e correlato alle ragioni del provvedimento censurato. La giurisprudenza di legittimità, richiamando la nota sentenza delle Sezioni Unite ‘Galtelli’, ha ribadito che il ricorso è inammissibile non solo quando è indeterminato, ma anche quando ignora le risposte già fornite dai giudici di merito alle obiezioni difensive. Nel caso di specie, il ricorrente si è limitato a riproporre la propria tesi senza scalfire la coerenza della motivazione della sentenza impugnata, che poggiava su un solido impianto probatorio testimoniale.
Le conclusioni
In conclusione, l’inammissibilità ricorso cassazione comporta conseguenze gravose per il ricorrente, che oltre al rigetto dell’istanza subisce la condanna al pagamento delle spese processuali. Inoltre, la legge prevede una sanzione pecuniaria aggiuntiva, determinata in questo caso in tremila euro da versare alla Cassa delle Ammende, come deterrente contro l’uso improprio dello strumento giudiziario. Questo provvedimento sottolinea come la fase di legittimità richieda un’analisi tecnica di altissimo profilo, dove la genericità delle doglianze preclude ogni possibilità di riforma della sentenza di condanna.
Quando un ricorso in Cassazione viene considerato inammissibile?
Il ricorso è inammissibile se i motivi sono generici o non correlati direttamente alle ragioni espresse nella sentenza che si vuole impugnare.
Cosa si intende per aspecificità dei motivi di ricorso?
Si verifica quando il ricorrente non contesta i punti precisi della decisione del giudice, limitandosi a una critica astratta o ripetitiva.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
Oltre alle spese processuali, il ricorrente deve versare una somma, in questo caso tremila euro, alla Cassa delle Ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 51131 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 51131 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a NASO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/05/2023 della CORTE APPELLO di MESSINA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che l’imputato NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Messina che ha confermato la sentenza del Tribunale di Patti di condanna per il reato di minaccia;
Rilevato che l’unico motivo di ricorso – con cui il ricorrente lamenta vizio di motivazi quanto all’erronea convergenza della prova su fatti accaduti in data e luogo diversi aspecifico in quanto la Corte di appello ha esamiNOME e superato l’obiezione difensiva, valorizzando le dichiarazioni di COGNOME come confermative di un atteggiamento ripetitivo del prevenuto (e non già come riscontro specifico alle accuse concernenti l’episodio sub iudice) e, tuttavia, rilevando come vi fossero altre fonti testimoniali che confe-mavano il narrato del persona offesa quanto al fatto per cui è processo;
Considerato, dunque, che il ricorrente ha mancato di adeguarsi all’attuale disposto di cui all’art. 581 cod. proc. pen., perché ha seguito un proprio approccio critico, omettendo tuttavia, di esplicitare il ragionamento sulla cui base muoveva censure alla decisione avversata. A questo riguardo, va altresì ricordato che Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli Rv. 268823, ha ribadito un principio già noto nella giurisprudenza di legittimi secondo cui i motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili non solo quando risultino intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugNOME e che le ragioni di tale necessaria correlazione tra la decisione censurata e l’atto di impugnazione risiedono nel fatto ch quest’ultimo non può ignorare le ragioni del provvedimento censurato;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 06 dicembre 2023.