Inammissibilità ricorso Cassazione: Quando i motivi sono solo apparenti
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio di come la Corte di Cassazione affronta i ricorsi, sottolineando i rigidi paletti procedurali che ne regolano l’accesso. Comprendere le ragioni che portano a una declaratoria di inammissibilità ricorso Cassazione è fondamentale per chiunque si avvicini al mondo della giustizia penale. Il caso analizzato riguarda un ricorso contro una condanna per il reato previsto dall’art. 642 del codice penale, ma i principi espressi hanno una valenza generale e rappresentano una lezione preziosa sulla tecnica di redazione degli atti giudiziari.
I Fatti del Processo e i Motivi del Ricorso
Un imputato, condannato dalla Corte di Appello, decideva di presentare ricorso alla Suprema Corte di Cassazione, affidandosi a tre distinti motivi di doglianza.
1. Primo Motivo: Si contestava la tempestività della querela presentata dalla persona offesa, sostenendo una violazione di legge e un vizio di motivazione da parte dei giudici di merito.
2. Secondo Motivo: L’imputato deduceva una violazione di legge e un difetto di motivazione riguardo alla sua dichiarazione di responsabilità, chiedendo implicitamente una riconsiderazione delle prove.
3. Terzo Motivo: Infine, veniva criticata la valutazione sull’elemento soggettivo del reato, cioè l’intenzionalità della condotta.
Questi motivi, sebbene formalmente presentati come violazioni di legge, nascondevano in realtà un dissenso rispetto alla ricostruzione dei fatti operata nei precedenti gradi di giudizio.
L’analisi della Corte e l’inammissibilità ricorso Cassazione
La Corte di Cassazione ha esaminato ciascun motivo, giungendo a una conclusione netta e inappellabile: l’integrale inammissibilità del ricorso. La Corte non è entrata nel merito delle questioni, ma si è fermata a un livello preliminare, quello procedurale. L’inammissibilità ricorso Cassazione è stata dichiarata sulla base di principi consolidati nel nostro ordinamento.
Per quanto riguarda il primo motivo, i giudici hanno rilevato che si trattava di una mera riproduzione di argomenti già esaminati e correttamente respinti dalla Corte d’Appello. Inoltre, la tesi dell’imputato si poneva in contrasto con l’orientamento consolidato secondo cui il termine per la querela decorre dalla conoscenza certa del fatto-reato.
Il secondo e il terzo motivo sono stati giudicati inammissibili per una ragione ancora più fondamentale: essi miravano a ottenere una “rilettura” degli elementi di fatto. La Cassazione ha ribadito, citando anche una storica sentenza delle Sezioni Unite, che il suo ruolo non è quello di un “terzo giudice” del fatto, ma di un giudice di legittimità, il cui compito è verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione, senza poter rivalutare le prove.
Le Motivazioni della Decisione
Le motivazioni della Corte si fondano su un pilastro del sistema processuale: la distinzione tra giudizio di merito e giudizio di legittimità. I tribunali e le Corti d’Appello valutano le prove e ricostruiscono i fatti. La Corte di Cassazione, invece, non può sostituire la propria valutazione a quella dei giudici precedenti, a meno che la motivazione della sentenza impugnata non sia palesemente illogica, contraddittoria o del tutto assente.
Nel caso specifico, i motivi del ricorso sono stati definiti “non specifici ma soltanto apparenti”. Questo significa che, pur sembrando denunciare vizi di legge, in realtà si limitavano a reiterare argomenti già sconfessati o a manifestare un generico disaccordo con la decisione, senza individuare un preciso errore giuridico. Un ricorso così formulato non assolve alla sua funzione critica e argomentata e, di conseguenza, non supera il vaglio di ammissibilità.
Le Conclusioni
La pronuncia in esame è un monito importante: il ricorso per cassazione è uno strumento tecnico che richiede rigore e specificità. Non è una terza occasione per discutere dei fatti. Per evitare una declaratoria di inammissibilità ricorso Cassazione, con conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, è indispensabile che i motivi di impugnazione identifichino con precisione gli errori di diritto commessi dal giudice di merito, evitando di riproporre le stesse argomentazioni o di sollecitare un inammissibile riesame delle prove.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso può essere dichiarato inammissibile se i motivi sono una mera ripetizione di argomentazioni già respinte nei gradi precedenti, se non sono specifici, o se chiedono alla Corte di riesaminare i fatti e le prove, compito che spetta esclusivamente ai giudici di merito.
È possibile chiedere alla Corte di Cassazione di valutare nuovamente le prove di un processo?
No, non è possibile. La Corte di Cassazione è un giudice di legittimità, non di merito. Il suo compito è verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione, ma non può effettuare una ‘rilettura’ o una nuova valutazione degli elementi di fatto, che è riservata in via esclusiva al giudice di merito.
Da quale momento inizia a decorrere il termine per presentare una querela?
Secondo l’orientamento citato nell’ordinanza, il termine per la presentazione della querela decorre dal momento in cui il titolare del diritto ha una conoscenza certa del fatto-reato, sia nella sua dimensione oggettiva (come si è svolto) che soggettiva (chi potrebbe essere il responsabile), basata su elementi seri e concreti.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 40123 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 40123 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/03/2025 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta tempestività della presentazione della querela, non è deducibile in questa sede perché risulta meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di appello ed è altres manifestamente infondato perché si limita ad una prospettazione di enunciati ermeneutici in palese contrasto coni principi di diritto correttamente richiamati dalla Corte territoriale nella motivazione della sentenza impugnata (si vedano in particolare pagg. 15 e segg., paragrafo 3.4), in conformità con il costante orientamento di questa Corte, secondo cui«Il termine per la presentazione della querela decorre dal momento in cui il titolare ha conoscenza certa, sulla base di elementi seri e concreti, del fatto-reato nella sua dimensione oggettiva e soggettiva» (Sez. 2, n. 37584 del 05/07/2019, Di, Rv. 277081 -01);
considerato, inoltre, che il secondo motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge ed il vizio della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per il reato di cui all’art. 642 cod. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati da giudici di merito, i quali, con motivazione esente dai vizi dedotti, hanno esplicitato le ragioni del proprio convincimento (si vedano le pagine da 8 a 15 della sentenza impugnata, dedicate alla specifica ed approfondita disamina della convergenza ed unicità dell’interpretazione da attribuire alle molteplici fonti di prova a carico del ricorrente, sulla cui base i giudici di appello hanno ritenuto pienamente integrata, tanto sotto al profilo materiale quanto a quello soggettivo, la fattispecie di reato contestata all’imputato);
che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una ‘rilettura’ degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte: Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944);
ritenuto, infine, che il terzo motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dell’elemento soggettivo del reato di cui all’art. 642 cod. pen., non è deducibile in sede di legittimità perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in
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quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 21 ottobre 2025
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Il Consigliere estensore
Il Presidente